Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Juan Ignacio Arrieta: Le conferenze episcopali europee e la legislazione sul diritto alla propria intimita e la protezione dei dati personali

46 JUAN IGNACIO ARRIETA sabile, con trasferimento dei “dati nell’archivio deü’ente perché vi siano custo­diti unicamente a titolo di documentazione”. Öltre al diritto delPinteressato delineat# in questo modo, il Decreto CEI in materia di riservatezza, prevede soltanto un diritto di accesso ai dati degli archivi o dei registri già trasferiti all’archivio storico, per ragioni di studio -con osser- vanza dei criteri concernenti le ricerche storiche e i regolamenti diocesani sugli archivi ecclesiastici -, e per ragioni statistiche, una volta eliminati dei dati ogni riferimento nominativo. 2.5. Autorité di vigilanza II Decreto CEI mette la disciplina canonica in materia di riservatezza nelle mani dei Vescovi diocesani, ai quali affida la vigilanza “sulla corretta osservanza delle norme riguardanti l’acquisizione, la conservazione e 1’utilizzazione dei dati personali” (art. 9 § 1). Al tempo stesso, la norma della Conferenza rispetta anche le eventuali disposizioni date a livello diocesano dal Vescovo in questa materia (art. 6 § 2). Il vescovo pub esercitare queste funzioni sia personalmente che tramite un incaricato stabile con la necessaria perizia per poter vigilare “sui registri e sugli archivi informatici” (art. 9 § 2). AI Vescovo va anche necessariamente deferita, com’è ovvio, 1’applicazione di eventuali sanzioni canoniche per atti commessi contre le disposizioni della norma (art. 10), in accordo con la disciplina generale. 2.6. Sanzioni e controlli previsti In ordine a tutelare meglio 1’osservanza di quanto è stato stabilito, il Decreto generale CEI richiama espressamente alcune previsioni codiciali in ordine alia riparazione dei danni e alia sanzione dei delitti commessi. Sia chiaro ehe il De­creto non crea nuove sanzione: come dico, esso si limita soltanto a ricordare 1’esistenza di alcune sanzioni penali particolarmente utili ad essere applicate contre eventuali trasgressioni della norma sulla “privacy”. Il primo cenno corrisponde alla responsabilité “civile” per danni causati con “1’illegittima acquisizione, conservazione o utilizzazione dei dati personali” (art. 10 § 1), ricordando esplicitamente l’esigenza del can. 128 CIC ad essere op- portunamente risarcito qualora il danno fosse prodotto per “dolo o colpa”. La seconda sanzione individuata dal Decreto, nel caso di chierici, concerne l’abuso di potestá del can. 1389 CIC, e riguarda chi, investito di un ufficio, pone od omette illegittimamente per negligenza colposa, un atto di ufficio provocando un danno altrui. In terzo luogo, e per riferimento generale a tutti i fedeli, il Decreto addita il se- condo comma del can. 1390 CIC, quando prevede una pena indeterminata facol- tativa contre chi, trasgredendo le disposizioni stabilite, leda 1’altrui buona fama.

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