Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Juan Ignacio Arrieta: Le conferenze episcopali europee e la legislazione sul diritto alla propria intimita e la protezione dei dati personali

34 JUAN IGNACIO ARRIETA zie nel trattamento dei suddetti dati. La Direttiva subordina, in definitiva, l’esonero all’esistenza, alfintemo della rispettiva organizzazione, di una regola- mentazione sül trattamento dei dati in grado da garantire adeguatamente i diritti ehe vengono comunque riconosciuti alla persona. Cio rappresenta, com’é owio, una esplicita chiamata in causa di coloro che, nelle rispettive organizzazioni -nel nostro caso, la Chiesa cattolica-, hanno la possibilité e il dovere di stabilire que­sto genere di garanzie. Per il momento, lasceremmo qui la considerazione del diritto dell’Unione Europea. Vediamo, d’altra parte, di considerare brevemente cio che, nell’ordine legislative, awiene nella Chiesa cattolica a questo riguardo. III. L’ ATTEGGIAMENTO DELL’ EPISCOPATO EUROPEO IN MATERIA DI TUTELA DELLA “PRIVACY”, E IN PARTICOLARE LA POSIZIONE DELLE CONFERENZE EPISCOPALI Come è stato ricordato -e in seguito avremmo l’opportunité di considerarlo ancora in maniera più approfondita- la disciplina codiciale in tema di protezione della riservatezza si è limitata ad enunciare, quasi all’ultimo momento dei lavori di revisione,14 il diritto fondamentale della persona alia propria intimité nel can. 220 del Codice latino, e successivamente nel can. 23 del Codice dei canoni delle Chiese orientali. Mancano invece altre norme che, a livello universale, sviluppino per tutta la Chiesa il suddetto diritto fondamentale. Per alcuni autori, cio rappresenta un aspetto lacunoso della normativa codiciale, o forse 1’insufficiente sensibilité per queste tematiche al momento della promulgazione del Codice,15 il che suggeri- rebbe, l’opportunité di una futura normativa comune per tutta la Chiesa a prote­zione e per lo sviluppo di questo diritto. Per altri, invece, il mancato sviluppo normativo del can. 220 CIC non è altro ehe una manifestazione del principio di sussidiarietá e della volonté del legislatore codiciale di riservare alie istanze in­feriori -soprattutto, ma non unicamente, alie Conferenze episcopali- gli even- tuali sviluppi normativi al riguardo.16 In vérité, anche se nel Codice di diritto canonico non esiste alcuna investitura esplicita delle Conferenze episcopali per legiferare in argomento, va anche rile- vato ehe un interessamento da parte di queste risulta, quanto menő, “dalla logi­ca” del Codice. A mio modo di vedere, ciô emerge da una considerazione com­14 Cf. Cauteruccio, II diritto (nt. 7), 40. 15 Cf. C. Redaelli, II decreto generale della CEI suttá “privacy”, in Quaderni di diritto ecclesiale 14(2001) 175. 16 D. MOGAVERO, Diritto alia buonafama e alia riservatezza e tutela dei dati personali, in Ius Ecclesiae 12 (2000) 590.

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