Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Juan Ignacio Arrieta: Le conferenze episcopali europee e la legislazione sul diritto alla propria intimita e la protezione dei dati personali

LEGISLAZIONE EUROPEA SULLA «PRIVACY» 31 Stati, e negli strumenti internazionali di protezione dei diritti umani.4 Da parte sua, il Concilio Vaticano II, nel 1965, indicé il diritto alla “salvaguardia della vita privata” come esigenza della persona umana imprescindibile per la promo- zione dei bene comune.5 Siamo di fronte ad un diritto naturale della persona, vi­gente non soltanto nella società politica-come accade invece con i diritti naturali a esclusiva dimensione politica-, ma anche vigente in quella ecclesiastica, per­ché riguarda la persona in se stessa considerata.6 Per questo motivo, tale diritto è stato raccolto -assieme al diritto alia buona fama- nel can. 220 del Codice di diritto canonico promulgato nel 1983,7 in una formulazione-ripresapoi sostanzialmente dal can. 23 del Codice dei canoni dél­lé Chiese orientali- che, naturalmente, va ben öltre il titolo rispettivo —De om­nium christifidelium obligationibus et iuribus—, e della deludente definizione di persona in Ecclesia del can. 96 CIC, essendo infatti una situazione riconosciuta ad ogni persona dall’ordinamento canonico, e non soltanto ai fedeli battezzati. II diritto alia propria intimità e alia protezione dei dati personali, cosi enun- ciato, rappresenta, comunque, uno sviluppo giuridico relativamente recente dei diritti della personalità, come prova un raffronto con la formulazione, ancora in embrione, dell’art. 12 della Dichiarazione universale dei Diritti deU’Uomo adot- tata dalle Nazione Unite nel 1948.8 Nei decenni successivi, invece, la formula­zione e la tutela giuridica di questa dimensione della personalità è chiaramente progredita, sia a livello nazionale ehe internazionale, di pari passo al progresso tecnologico e mediatico, ma sicuramente anche per la maggiore sensibilità e ri- spetto per i diritti della persona. Öltre alla protezione di qualunque genere di informazione concernente ogni persona fisica identificata o identificabile, la tutela del diritto si è particolarmen­4 Cf. per. es. art. 17 Patto internazionale dei diritti civili e politici, adottato dall’ONU il 16 dicembre 1966, in vigore dal 23 marzo 1976. 5 Cf. cost. past. Gaudium et spes, n. 26.b.; védi anche Ioannes Paulus II, Allocuzione ail ’Assemblea generale della Nazioni Unite, del 2 ottobre 1979, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, II-2, Roma 1979, 531-532. 6 Cf. J. Hervada, Il diritto naturale nell 'ordinamento canonico, in Ius Ecclesiae 1 ( 1989) 494—508, partie. 497. 7 Vedi in argomento, A. Cauteruccio, Il diritto alla buona fama ed alla intimità. Analisi e commento del canone 220, in Commentarium pro Religiosis 73 (1992) 39—81; D. Cenal- mor, Comentario al can. 220, in Comentario exegético al Código de derecho canónico, A. Marzoa-J.Miras -R.Rodríguez-Ocana(dir.),Pamplona 1997, volII/1;L. Chiappetta, II Codice di diritto canonico, Commento giuridico-pastorale, I, Roma 1997, 315-317; V. Marcozzi, II diritto alia propria intimità nel nuovo Codice di diritto canonico, in La Civiltà cattolica 134 (1983) 4,573-580; A. SOLFERINO, I dirittifondamentali delfedele: il diritto alla buona fama e all 'intimità, in Diritto per valori e ordinamento costituzionale della Chiesa, R. Bertolino - S. Gherro - G. Lo Castro (a cura di), Torino 1996,372-3 84. 8 Cf. Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei Diritti umani, adottata e proclamata dall’Assemblea generale nella risoluzione 217 (III) del 19 dicembre 1948.

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