Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Juan Ignacio Arrieta: Le conferenze episcopali europee e la legislazione sul diritto alla propria intimita e la protezione dei dati personali
32 JUAN IGNACIO ARRIETA te incentrata in una difesa ancora più rigida dei cosiddetti “dati sensibili”: quelli, cioè, idonei a rivelare 1 ’ origine razziale ed etnica della persona, le sue convinzio- ni religiose, filosofiche o politiche, l’adesione a partiti, organizzazioni sindacali, religiose, i dati riguardanti lo stato di salute, ecc. In definitiva, quelle caratteristi- che personali che potrebbero eventualmente suscitare qualunque genere di rea- zioni discriminatorie, ehe gli strumenti di protezione di diritti cercano, appunto, di evitare restringendo la diffusione dei relativi dati.9 Rimanendo nell’ambito dell’Unione Europea -sfera in cui operano gli epi- scopati la cui attività ci intéressa in questo momento-, l’art. 8 dellarecente Carta dei diritti fondamentali dell’Unione dichiara ehe “ogni individuo ha diritto alia protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono es- sere trattati secondo il principio di lealtà, per finalité determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti ehe lo riguardano e di otteneme la rettifica. II rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente”.10 Ecco una sintetica individuazione degli elementi di rilevanza giuridica per stabilire il regime giuridico del suddetto diritto: determi- nazione dei dati, trattamento leale, finalité determinata, consenso del soggetto o legittimazione legale, diritto di accesso e di rettifica, e controllo indipendente. Com’è noto, nella delimitazione di questo diritto, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ha potato giovarsi del progressivo sforzo realizza- to negli ultimi decenni dai paesi europei —a cominciare dalla Swedish data Act dell’ 11 maggio 1973- e dalla propria comunitá, per dotarsi di un’adeguata normatíva in materia di protezione dei dati personali.11 12 Alcune di queste norme na- zionali dei paesi europei sono state più volte aggiomate, anche per esigenza delle successive Direttive ehe, dalla metá degli anni novanta, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato in forma vincolante per gli Stati membri. Concretamente, le Direttive dell’Unione Europea ehe riguardano in modo di- retto il nostro interesse sono principalmente due, emanate negli anni 1995 e 1997.12 In modo particolare, quella dei 1995, relativa alia tutela delle persone fi9 Cf. R. Botta, Trattamento dei dati personali e confessioni religiose (dalla legge 31 di- cembre 1996, n. 675 alD.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135), in II diritto ecclesiastico 110(1999)1, 890 ss. 10 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 8, Gazzettaufficiale delle Comunitá europee del 18 dicembre 2000, IT C 364/22. 11 Per una completa informazione circa le diverse nonne nazionale, vedi Botta, Trattamento (nt. 9), 882-884. 12 Si tratta, principalmente, della Direttiva 95/46/CE dei Parlamento europeo e dei Consiglio, dei 24 ottobre 1995, relativa alia tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 dei 23/11/1995), e della Direttiva 97/66/CE dei Parlamento europeo e dei Consiglio, dei 15 dicembre 1997, sui trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (GUL24 dei 30/1/1998).