Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Piero Amenta: La nuova normativa per lo svolgimento delle cause di dichiarazione di nullita dell'ordinazione: commento e primi rilievi

176 PIERO AMENTA gnificativa, a questo proposito, è la norma che prevede la possibilité, seppure ec- cezionale, di non osservare alcune disposizioni, purché PIstruttore lo faccia pre­sente nella sua relazione (art. 22, § 1). La impossibilité morale di non osservare una qualche regola dei processo non induce alcuna nullité degli atti posti dall’Istruttore. D’altra parte, v’è anche la possibilité per il Preside del Collegio, costituito presso la Congregazione, di non accettare la richiesta di un supplemen­to istruttorio da parte del Difensore dell’ordinazione e tuttavia senza alcuna pos­sibilité di ricorso (art. 27). Ma la vera novità della nuova normatíva presentata dal Dicastero Romano è costituita dall’aggiunta, alla prima parte {Deprocedura coram Ordinario, artt. 3-23), di una seconda parte, intitolata De causae itinere apud Dicasterium (artt. 24-31). Essa corrisponde alio spirito odiemo della tutela dei diritti per il quale è giusto, öltre che utile, che chi avanza tali richieste, possa conoscere la normatíva che sáré applicata nel proprio caso. E’ la parte ehe contiene le novitá salienti: essa raccoglie in qualche modo e cristallizza in norma scritta quella ehe è stata la prassi che in materia si è consolidata nel tempo. Il modello di riferimento è la Commissione istituita presso il Dicastero per l’esame delle cause di richieste di perdita dello stato clericale con dispensa dai relativi obblighi. L’art. 24, § 1 pre­vede infatti la costituzione di un collegio di tre Commissari, scelti tra i membri che compongono la Commissione deputata all’esame della materia sacerdotale, nonché la deputazione del Difensore della Sacra Ordinazione (§2). Dopo un pos­sibile ed eventuale supplemento d’istruttoria (art. 25), colui che è deputato a pre- siedere il collegio dei Commissari trasmette gli atti ricevuti dalia diocesi o dal Superiore religioso al Difensore dell’ordinazione perché rediga il proprio voto (art. 26); quindi, gli atti passano ai membri della Commissione; il Présidente sta­bilisée il giorno del raduno collegiale (art. 28) nel quale ciascuno dei Commissa­ri, radunati alla presenza del Prefetto o del Segretario del Dicastero, è invitato a leggere le proprie conclusioni in diritto ed in fatto (art. 29). E’ prevista una mode­rata disceptatio in caso di discordanza di pareri: il fine è quello di raggiungere, per quanto possibile, Punanimitá, seppure dal tenore dell’art. 30 si comprenda ehe il voto dei Commissari è puramente consultivo e non vincoli in alcun modo i Superiori maggiori della Congregazione. Sono essi, infatti, a prendere la deci­sione finale e notificarla con un decreto della Congregazione (art. 31, § 3). Il te­nore dell’art. 30 sembra lasciare ai Superiori della Congregazione un’ampia di- screzionalità di giudizio ed è formulate di proposito in maniera «aperta», vale a dire, lasciando intravedere la possibilité di una soluzione negativa ma anche di una soluzione affermativa pro nullitate. Tuttavia, essendo Tart. 30 posto nel capo VIII, intitolato De conslusione deque iure recurrendi, s’intuisce che gene­ralmente l’art. 30 dovrebbe far riferimento ad una soluzione negativa, contro la quale è ammesso ricorso alia medesima Congregazione perché riveda il caso con l’ausilio di un altro collegio, diverso dal primo, eventualmente allargato (art. 31,

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