Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Piero Amenta: La nuova normativa per lo svolgimento delle cause di dichiarazione di nullita dell'ordinazione: commento e primi rilievi
DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DELL’ORDINAZIONE 177 § 1 ; § 2). Nulla si dice su come potrà eventualmente l’Oratore proporre in appello i suoi rilievi in iure e in facto, se è prevista la sola trasmissione della decisione del Prefetto (art. 31, § 1). Appare qui una certa lacuna della legge, che pero è colmata dalla prassi del Dicastero di notificare le ragioni in diritto ed in fatto a sostegno della decisione, perché l’Oratore possa, eventualmente con l’ausilio di un legale, esaminare le ragioni e proporre delle controdeduzioni. La stessa facoltà è, per ovvie ragioni di equità, assegnata al Difensore dell’Ordinazione, perché possa esercitare il suo ufficio pro sua conscientia. Infíne, è previsto un ricorso alla Segnatura Apostolica, in ossequio all’art. 123 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus (art. 31, § 4). E’ del tutto evidente che la natura di questo ricorso è diversa da quella del ricorso di cui all’art. 31, § 1, attesa la natura della competenza del Supremo Tribunale della Segnatura. L’art. 123, § 1 prevede che si possa ricorrere, entro un termine stabilito, contre un atto amministrativo singolare delle Congregazioni Romane. Ora, non v’è dubbio ehe un decreto della CCDDS che stabilisée la nullité dell’ordinazione sia un atto amministrativo singolare e rientri nelT ambito negli atti recensiti nei cann. 35 e 48 del Codice. Il ricorso è pero limitato alla verifica della legittimità: “.. .num actus impugnatus legem aliquam in decernendo vel in procedendo violaverit'’ (art. 123 P.B.). Con questo ultimo ricorso, di cui alTart. 31, § 4 delle Regulae Servandae, la CCDDS ha voluto dare al fedele il più ampio esercizio dei propri diritti, tutelando inparticolare il diritto a vedersi riconosciuto nella Chiesa il proprio status giuridico con il più ampio ricorso al foro competente ecclesiastico (can. 221 CIC e can. 24, § 1 CCEO).