Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Piero Amenta: La nuova normativa per lo svolgimento delle cause di dichiarazione di nullita dell'ordinazione: commento e primi rilievi
DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DELL’ORDINAZIONE 175 che ciascuno dei giudici présentasse il proprio voto scritto. Come appare da queste brevi note, il processo impiantato dalle Regulae Servandae del 1931 era un processo sui generis', non amministrativo, almeno nel senso odiemo del termine, per la massiccia presenza di elementi interni di chiara matrice giudiziaria; tanto- meno una semplice istruttoria (processus informativus), per la pletora di requisiti e solennité propri del processo contenzioso ordinario. Difficile da classificare in una précisa categoria, il processo informativo del 1931 potrebbe essere quali- ficato amministrativo, almeno per il fatto ehe la decisione finale risiedeva presso un organismo della Curia Romana ehe non aveva, secondo la riforma della Curia dettata da S. Pio X, alcuna potestà giudiziaria. Le nuove Regulae, invece, presentano caratteri interni più marcatamente am- ministrativi. Anzitutto, per dichiarazione dello stesso organo che ha emanto la normatíva: la Congregazione ha esplicitamente dichiarato il proprio intento nel titolo stesso della normatíva: “Regulae Servandae ad procedúrám administrativam nullitatis ordinationis inchoandum et celebrandum noviter confectae”. In ossequio a questi intenti, la Congregazione ha di proposito espunto dalia normatíva ogni termine di diretto riferimento all’ambito giudiziario: non si paria di actor, ma di orator, non di iudex, ma di instructor, non di sententia, ma di relatio e vota. IS Instructor causae, in qualité di delegato dei vescovo diocesano competente, non è componente di un collegio ma, assistito dal Difensore della sacra or- dinazione e da un attuario, è colui ehe procede alia raccolta delle testimonianze e dei documenti da trasmettere poi alia Congregazione competente. Egli, alla fine dell’istruttoria, redige non più una sententia, bensi una relatio sui merito della causa (art. 21, § 1). Singolare appare laposizione dei Difensore delfordinazione ehe pare assommare i compiti dei Difensore a quelli dei Promotore di giustizia: “Defensoris ius esto ad Istructorem recurrere quoties violationem iustitiae iu- riumquepartis oratricis vel quid illegitime omissum perspexerit, imo et inopportune positum, vel etiam si praescriptum legis praetermittatur” (art. 10, § 2). Il disposto, che si discosta nettamente dalle regole del processo ordinario, è accom- pagnato da una serie di altri ricorsi: il ricorso per legitima suspicio dei ministri deputati all’istruttoria (art. 5), il ricorso alPIstruttore per violazione di un disposto di legge (con ulteriore ricorso alPOrdinario) (art. 10, § 2), il ricorso delPOratore contro il decreto delPIstruttore di non rivelargli i nomi dei testi chiamati d’ufficio (art. 16). Queste norme, insieme ad altre, quali Pintroduzione della figura dei procuratore (una sorta di consigliere giuridico, senza le facoltá di un vero e proprio awocato in ambito giudiziario) (art. 6, § 3), la facoltá per 1 ’ Oratore di ricusare dei testi (art. 16), potrebbero deporre a sfavore di una quali- ficazione “amministrativa” dei procedimento delle Regulae Servandae. Di fatto, le summenzionate regole sono state introdotte per una maggiore garanzia dei di- ritti di agire e resistere di colui ehe propone la causa e di una migliore salvaguar- dia dei suoi diritti individuali, secondo il nuovo Codice di diritto canonico. Si-