Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Piero Amenta: La nuova normativa per lo svolgimento delle cause di dichiarazione di nullita dell'ordinazione: commento e primi rilievi
174 PIERO AMENTA separazione manente vinculo). Per nessuna di queste fattispecie si prevede una dichiarazione di nullità del vincolo: per gli ultimi due casi perché il vincolo rima- ne o si ritiene dissolto per morte sopraggiunta, nei primi due casi perché, presup- ponendo la piena validité del vincolo, postulano la grazia dello scioglimento di quel vincolo validamente contratto. Ciô detto, si deve registrare una netta discra- sia tra disciplina dei sacramento dei matrimonio e quella relativa al sacramento dell’ordine, atteso il fatto che, in quesfultimo caso, la dichiarazione di nullità del sacramento non è riservata solamente alia procedura giudiziaria, ma essa puô es- sere emessa anche a seguito di un procedimento non giudiziario. Trattandosi pero ambedue di causae de statu personarum, riteniamo opportuno, per analogia, ehe i procedimenti, siano essi giudiziari ehe amministrativi, siano risolti ge- neralmente da un collegio di giudici (cfr. can. 1425, §1,1°). Scelta ehe pare ab- bia fatto la Congregazione, con la nuova normativa di cui trattiamo. Le Regulae Servandae approvate di recente dovrebbero dunque contenere un processo amministrativo. Lo rivelano 1’impianto generale dei testo, 1’organo deputato alia decisione ed il linguaggio usato, di cui tratteremo più avanti. Al contrario, il tenore delle vecchie Regulae poneva molti interrogativi a questo riguar- do. II can. 1993 del vecchio Codice, contrariamente all’attuale can. 1710,non fa- ceva rinvio alle norme del processo contenzioso ordinario, salvo che per il grado di appello. Ci si poteva pertanto porre la domanda se le Regulae Servandae dei 1931 fomissero le sole disposizioni di carattere amministrativo (o disciplinare), oppure contenessero un vero e proprio processo giudiziario di carattere speciale. L’art. 70, § 2, ad esempio, parlava non di voto dell’Istruttore, ma di “sententia” dichiarativa o meno della nullità dell’ordinazione; il praevium processum infor- mativum, di cui al can. 1993, § 3 Cici7, poi, aveva tutti i caratteri di una vera e propria istruttoria giudiziale, con tanto di citazioni, di deposizioni giurate, testi di parte ed indotti ex officio, la necessaria presenza {ad valorem actorum) dei Di- fensore dei Vincolo, un decreto di conclusione dell’istruttoria, le Animadversiones dei Difensore e la sentenza finale. La locuzione addiscplinae tramitem dei § 2 dell’art. 70 sembra più che altro un richiamo del can. 1993; appare comunque come un masso erratico in un procedimento dominato da chiari caratteri giudiziari, pur con alcune peculiarità. Le Regulae Servandae del 1931 poi non illustra- no affatto Liter ehe la causa avrebbe dovuto seguire nella «fase romana». Tutta- via, dalla prassi della Congregazione appare chiaro almeno ehe il caso era tratta- to da un collegio di giudici (solitamente tre, ma non si esclude il numero di cinque in qualche caso). Non sappiamo se, a seguito del raduno dei collegio, si stilasse poi un voto unico26 ad instar sententiae, ma è certo, come appare dagli atti, 26 Presumo ehe non fosse questa la prassi, dal momento ehe nei volumi degli atti sono annotati i distinti pareri dei Commissari, i quali non costituivano un vincolo assoluto per il Prefetto dei Dicastero, ehe pronunciava la dichiarazione di validité o di nullità o, altrimenti, accoglieva il parere della presentazione dei caso al Santo Padre per la dispensa.