Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Piero Amenta: La nuova normativa per lo svolgimento delle cause di dichiarazione di nullita dell'ordinazione: commento e primi rilievi
DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DELL’ORDINAZIONE 173 Culto Divino, che s’era affrettata a emanare una serie di decreti per introduire le variazioni ai libri liturgici richieste dalia nuova normatíva codiciale,24 né aveva mancato di aggiomare la materia matrimoniale,25 ha lasciato intatta la materia sacerdotale, sia la normatíva per le dispense, sia la normatíva per l’istruttoria dei processi di nullità. Questa situazione, coniugata con il dubbio sulla vigenza delle Regulae del 1931, è stata sicuramente all’origine della decisione di innovare la normatíva. III. LA NATURA DEL PROCESSO Se si fa un accostamento tra il disposto del can. 290 e le disposizioni previste nel tit. II della parte III del libro VII del Codice (cann. 1708-1712), appare chiaro ehe la nullità dell’ordinazione pub essere dichiarata “ sententia iudiciali aut decreto administrativo” (can. 290, 1°) e pereid la normatíva codiciale prevede sia la possibilité del processo giudiziario sia di quello amministrativo, senza perô al- cuna indicazione dei criteri per giudicare l'opportunité dell’uno o dell’altro. Della nécessita ed opportunité di seguire l’una o l’altra via giudica la Congrega- zione competente (can. 1709, § 1) la quale, qualora rimetta il caso ad un tribunale (can. 1710), implicitamente vorrà indicare la trattazione per via giudiziaria e percio si imporré l’uso della normatíva comune del processo contenzioso ordinario (ibidem). AI contrario, se la Congregazione stabilirà di volersi occupare diretta- mente dei caso, vorrà implicitamente indicare ehe sáré seguita la via disciplinare (o amministrativa) (cfr. can. 1709, § 1 coni, con artt. 18 e 19, § 2 della Cost. Ap. Pastor Bonus). Le norme annesse al decreto si compongono di un «cappello» introdutto- rio ehe chiarisce le ragioni principali ehe hanno spinto la Congregazione a decidere di innovare la normatíva, come già accennato. All’introduzione, fa seguito una serie di 32 articoli distribuiti in 8 capitoli, a loro volta divisi in 2 parti principali distinte: una pars prima, intitolata De procedura coram Ordinario (artt. 3-23); la pars secunda, intitolata De causae itinere apud Dicasterium (artt. 24-32). I primi due articoli, di carattere introduttorio, riguardano la competenza dei foro e la presentazione dei libello. In proposito, occorre fare qualche rilievo: la procedura amministrativa è prevista anche in materia matrimoniale, per alcíme fattispecie (rato et non consummato, cause in favorem fidei, processi di presunta morte del coniuge e cause di 241 relativi decreti sono citati princ ipáimén te sull’organo ufficiale della Congregazione, la rivistaNotitiae, apartire dall’anno 1983. 25 Congregatio pro Sacramentis, Litterae Circulares de processu super matrimonio rato et non consummato, del 20 dicembre 1986, in Enchiridium Vaticanum 10, 754-769.