Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Piero Amenta: La nuova normativa per lo svolgimento delle cause di dichiarazione di nullita dell'ordinazione: commento e primi rilievi
172 PIERO AMENTA terebbe risolvere la questione se la materia in esse trattata ottenga o meno anco- roggi un fondamento nel nuovo Codice, di modo che esse possano nell’éventualité essere considerate abrogate, in virtù del riordino della medesi- ma materia nel nuovo testo legislative. Senza voler entrare nella questione intricata, che peraltro comporterebbe un minuziosissimo esame di ogni e singola norma contenuta nelle Regulae, ci limitiamo ad osservare che, secondo la dottrina più accreditata, in virtù del can. 6, al § 1, sub 1°, risultano abrogati non solo il testo del Codice anteriore nella sua intégralité, bensi pure tutte le disposizioni date per 1’applicazione dei canoni in esso contenuti, le interpretazioni autentiche, le istmzioni applicative dei canoni, i decreti e via dicendo.23 In conclusione, la normatíva del Codice vigente (cann. 1708-1712), ancora più scama in materia ri- spetto a quella dei vecchio Codice (cann. 1993-1998), non fa neppure un vago accenno a normativa disciplinare extracodiciale, limitandosi a riconfermare la competenza della Santa Sede ehe, per la Cost. Apóst. Pastor Bonus, art. 68, coincide con la Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. L’art. 68 è altrettanto generico quanto il Codice circa la normativa di riferimen- to: “ad normam iuris”. Quale sia questo ius da applicare nel caso, rimane un problema. Stando al citato can. 6, si dovrebbero ritenere le Regulae Servandae dei 1931, dei tutto abrogate o, quanto meno, solo parzialmente vigenti, nel senso ehe, della normativa del 1931 occorreva ritenere abrogate solo quelle disposizioni manifestamente contrarie al Codice vigente (ad esempio, non avrebbe potuto essere in alcím modo applicabile il disposto degli artt. 65-67 del cap. XIV - De ratihabitionis defectu comprobando!). Nonostante cio, la Congregazione dei nella vecchia legislazione, le Congregazioni della Curia Romana partecipavano in qualche modo della potestà legislativa e creavano diritto (cf. G. Michiels, Normae generales juris canonici, vol. I, Parisiis-Tomaci-Romae 19492,219; F. Maroto, Instituciones de Derecho Canonico en conformidad con el nuevo Código, tomo I, Madrid 1919, 218). 23 Cf. J. García Martín, Le norme generali del Codex luris Canonici, Roma 19962, 40. L’Autore, ehe ritiene abrogate le norme, istruzioni e disposizioni varie emanate dalle Congregazioni della Curia Romana dal 1917 al 1983, ricava il suo ragionamento da una osservazione dei Padri della Pontificia Commissione di revisione dei Codice: “Certocertius instructiones et, si quae sint, leges datae a S. Congregationibus per novum Codicem abrogantur et debent denuo exarari aut promulgari, quod, etsi laboriosum, optimum est pro certitudine iuridica” {Relatio complectens synthesim ..., della Plenaria dei 1981,21). V. De Paolis - A. Montan, ritengono abrogati alcuni documenti di grande rilievo, come il M. P. Causas matrimoniales ed il M.P. Ecclesiae Sanctae, ma nulla dicono della normativa precedente al Concilio Vaticano II («II libro I dei Codice: Norme generali», in Aa. Vv., II diritto nel mistero della Chiesa. I., Roma 19862,237). Sostiene esattamente il contrario P.V. Pinto, Commento al codice di diritto canonico, Roma 1985,4. Risulta da condividere la ricostruzione dei García Martin, ehe ri- chiama la mente dei Legislatore, più che le altre opinioni. D’altra parte, in mancanza di un espresso disposto del Codice, come accade con il can. 2 sulla vigenza delle leggi liturgiche, è difficile poter affermare la vigenza attuale di disposizioni attuative di canoni ormai abrogati.