Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Piero Amenta: La nuova normativa per lo svolgimento delle cause di dichiarazione di nullita dell'ordinazione: commento e primi rilievi
170 PIERO AMENTA Sacramenti.16 II nuovo Codice non ha recepito espressamente la distinzione17 e percio la prima domanda è se si possa ancora oggi pariare della possibilità di una declaratoria di nullità delPassunzione degli oneri. La dottrina sembra propendere per una risposta negativa.18 Se cosi è, siamo di fronte ad una evidente restrizio- ne della disciplina in materia. In realtà, con 1’introduzione nella normatíva codi- ciale delPistituto della dispensa pontificia (can. 291 CIC e can. 394 CCEO), la questione ha perso la sua importanza. Tuttavia, non è fuori luogo porsi ancora la domanda dal punto di vista tecnico-giuridico, onde portare chiarezza su di un punto che riguarda l’interpretazione della legge ed eventualmente stimolare una riflessione de iure condendo. In una lettera del 17 febbraio 1987 della Congrega- zione dei Sacramenti al Card. Castillo Lara, allora Présidente della Pontificia Commissione per l’interpretazione autentica del Codice, la questione è posta in termini interrogativi onde sollecitare una risposta autorevole, tuttavia abbastan- za ben delineata nei suoi contomi giuridici. In sintesi, si pone la questione se al silenzio del Codice in materia puô supplire il ricorso a luoghi paralleli:19 parten- do dal disposto del can. 219 in combinazione con il can. 1419 CIC (e dal can. 24 § 1 coll, con il can. 1066, § 1 CCEO), si potrebbe ancor oggi ipotizzare un’azione volta alla riparazione dell’ingiustizia subita con la costrizione a ricevere gli ordini sacri che non sia la via graziosa della dispensa? Non sembra ehe vi sia nel Codice, in materia, una disposizione contraria né risulta, dagli atti della revisione del Codice, che questa eventuale possibilità sia mai stata espressamente esclu- sa.20 Che si condivida o meno questa opinione della Congregazione, resta il fatto 16 Cost. Apóst. Regimini Ecclesiae Universae, art. 57. 17 Cfr. cann. 290el708-1712 CIC della parte III dei libro VII de processibus e cann. 394, 1° e 1385ss CCEO. Nella parte procédurale, è sparito il canone 1997 del vecchio Codice, che parlava espressamente della distinzione tra azioneper la nullità dell 'ordinazione ed azione di nullità degli oneri. 18 Cf. Z. Grocholewski, Il matrimonio nel nuovo codice di diritto canonico, Padova 1985, 196, n. 4. Ma, a onor dei vero, bisogna qui notare ehe, se la distinzione è del tutto sparita dal Codice Latino, essa appare sorprendentemente ancora nel Codice dei canoni delle Chiese Orientali: “Candidatus ... Episcopo ... declarationem tradere debet manu propria subscriptam, qua testificatur se sua sponte ac libere ordinem sacrum et obligationes eidem ordini adnexas suscepturum...” (can. 761 CCEO). A questo punto, si potrebbe porre la domanda se, permanendo la distinzione nel diritto sostantivo, non si potrebbe ipotizzare una azione di rescissione degli obblighi per gli orientali. 19 E’ una sorta di applicazione dei principi sanciti dai cann. 17 e 19 CIC, che regolano la solu- zione di problemi giuridici a fronte di dubbi interpretativi o addirittura in caso di vera lacuna legis. 20 Cf. Communicationes 1982, 87, ad can. 151. Perragioni di completezza perô è il caso di annotare gli esiti della seduta del 17 gennaio 1980: in quella sede, si discusse del can. 150, sub n. 2 che recitava: “Etsi sacra ordinatio, semel valide recepta, numquam irrita fiat, clericum statum clericalem amittit: ... 2° sententia iudiciali aut decreto administrativo, ad normam can. 151”. Il rimando al can. 151 è qui della massima importanza, poiché quel canone, indue