Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Piero Amenta: La nuova normativa per lo svolgimento delle cause di dichiarazione di nullita dell'ordinazione: commento e primi rilievi
DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DELL’ORDINAZIONE 169 Tuttavia, la scarsa incidenza della normatíva è da attribuire solo in minima parte alla complessità della normatíva stessa: in un tempo in cui non era ancora stato introdotto l’istituto della dispensa - inteso cosi come oggi lo intendiamo - lo scarso “successo” delle cause di nullità è da ricercarsi principalmente, a parere di chi serive, nella normatíva sostanziale, ehe ben poco spazio lasciava e lascia tutt’oggi all’evoluzione di una giurisprudenza in materia. Quanto è infatti ampia e raffïnata la giurisprudenza ecclesiastica in materia matrimoniale, tanto è «primitiva» e scarsamente elaborata la giurisprudenza in materia di ordine sacro. II. PROBLEMI ATTUALI E GENESI DELLA NUOVA NORMATÍVA Con l’avvento del nuovo codice di diritto canonico, si pose il problema della vigenza di quella normatíva del 1931.1 quesiti che il nuovo codice suscitava in materia si possono ridurre sostanzialmente a due: a) se si possa ancora pariare di distinzione tra nullità dell’ordinazione stessa e nullità (o meglio: rescissione) degli obblighi ad essa inerenti; b) se, nei casi di nullità dell’ordinazione per via disciplinare, sia da ritenere ancora vigente la normatíva del 1931 emanata dalla Congregazione competente. a) II vecchio Codice, al can. 214, § 1, stabiliva ehe il chierico che avesse rice- vuto la sacra ordinazione metu gravi coactus e non 1’avesse tacitamente accettata (ratihabitio) con 1’esercizio susseguente dei ministero una volta terminata 1’azione di costrizione, poteva essere ridotto alio stato laicale per sententiam iu- dicis. Si trattava evidentemente di un’azione rescissoria degli obblighi assunti. Le prove della coazione subita e il difetto di ratifica avrebbero dovuto essere acquisite tenendo presenti i canoni del tit. XXI del libro IV de processibus (cann. 1993-1998) che prescrivevano la possibilité per la Congregazione competente di scegliere se adibire un processo giudiziario oppure procedere ad disciplinae tramitem (can. 1993 § 1 ), come già accennato. La distinzione tra le due fattispecie di nullità dell’ordinazione e rescissione degli obblighi era ribadita anche dai cann. 1994 e 1997. La distinzione fir confermata dal documento di riforma della Curia Romana, che riaffermô la competenza della Congregazione per la Disciplina dei che venivano risolte per via graziosa: dali ’anno 1932, su 17/18 cause presentate, 2 fiirono ri- solte negativamente, due risolte affermativamente per il II dubbio, tutte le rimanenti si risolse- ro per il III dubbio, ehe comportava il ricorso al Papa per la dispensa in via di grazia. Queste percentuali si ripetono sostanzialmente per gli anni immediatamente successivi. Più tardi, con l’avvento dell’istituto della dispensa in via graziosa come via amministrativa distinta dal pro- cedimento per la nullità dell’ordinazione per via disciplinare (anni ’60), siffatte cause di nullità scomparirono quasi del tutto: ritroviamo una sola causa nel 1984 ed una nel 1985, risolte ambedue per via di grazia (consulendum Ss.mo pro dispensatione).