Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Piero Amenta: La nuova normativa per lo svolgimento delle cause di dichiarazione di nullita dell'ordinazione: commento e primi rilievi
168 PIERO AMENTA nella formulazione del medesimo dubbio per tutte le cause, che vedeva in via principale “an constet de nullitate sacrae ordinationis" e, in via subordinata, “an constet de nullitate onerum".13 Importante notare che mancavano del tutto, nelle dette Regulae, indicazioni sulla procedura cui la causa veniva sottoposta, una volta giunta in Congregazio- ne. L’art. 73 § 1 disponeva che 1’incarto, composto di acta causae et processus (can. 1642 C/C17), fosse trasmesso al Dicastero e Tart. 74 § 1 segnalava sola- mente che quest’ultimo procedeva “iuxta proprium stylum praehabitis solummodo R.morum Consultorum votis". Non è dato sapere con precisione 1’impatto ehe la normatíva del 1931 ebbe sulla Chiesa.14 A cominciare dali’anno 1932 e per le annate immediatamente successive, le cause presentate, per la quasi totalité provenienti dalPItalia, furono di modestissimo numero ed è legittimo pensare che ben poche si conclusero per la nullité vera e propria del sacramento dell’ordine. La stragrande maggioranza di esse si risolsero, in realté, o negativa- mente oppure affermativamente, ma quasi nessuna per il primo dubbio: tutte quelle che ricevettero il parere affermativo dei Consultori, si presume che siano state risolte per il secondo dubbio (nullité dell’assunzione degli oneri) ed aneor più per il terzo (grave dubbio sulla validité e difetto di ratifica).15 13 In verità, col tempo, ai primi due dubbi se ne aggiunse un terzo: “an extet grave dubium de validitate S. Ordinationis vel onerum, aliaeque concurrant causae ita ut consilium praestandum sitSs.mo pro dispensatione ab oneribus S. Ordinationis in casu”. La dottrina ha evi- denziato come tale terzo dubbio, aggiunto ai due primi, sia aH’origine dell’istituto della dispensa pontificia. Cf. V. Ferrara, L 'istituto canonico ..., cit. in P. Amenta, La dispensa da- gli obblighi della sacra ordinazione e la perdita dello stato clericale, in Periodica 88, 1999, nota 15, in fine; cfr. ibidem, le 340-341. 14 La ricostruzione della realtà a partire dai dati immediatamente disponibili è molto difficile, dal momento che i registri conservati riportano una registrazione piuttosto sommaria e superficiale degli esiti delle Commissioni: per moite di esse non è neppure riportato 1’esito finale, per altre è annotata la spedizione del rescritto, della cui natura non è dato sapere (probabil- mente rescritto di dispensa e non decreto di nullité). Altre volte è solo genericamente riportata la dicitura “affirmative”, altre volte ancora si specifica quali Commissari erano per una rispo- sta affermativa e quali per una negativa, ma senza ulteriori specificazioni sui voto finale e solo in alcuni casi è riportata la dicitura completa “Affirmative ad I, ad II, ad III”. E’ a partire dal 1940 che la registrazione diviene più accurata ed iniziano a comparée più frequentemente casi provenienti da tuori deli’Italia. 15 Le cause complessivamente presentate per ogni anno a partire dal 1932 si aggirano intor- no alia quindicina. Quelle sicuramente risolte negativamente sono 2 nell’anno 1932; 1 nel 1934; 1 nel 1936; 2 nel 1937, e cosi via. Letti cosi i dati, potrebbe sembrare che molto numerose erano le nullité dichiarate se su 15 o poco più solo una o due erano risolte negativamente: non è cosi perché, a partire dagli anni ’40, si osserva una preponderanza assoluta di “affirmative ad III” e di “consulendum Ss.mo pro dipensatione”. Per gli anni precedenti, presumendo ehe 1’Officiale compilatore specificasse 1’esito della consulta solo allorquando si trattava di voto favorevole al I ed al II dubbio, lasciando un semplice “affirmative” allorquando era da ri- ferirsi al III, vi fu una netta preponderanza di risoluzioni di fatto negative per il primo dubbio e