Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Piero Amenta: La nuova normativa per lo svolgimento delle cause di dichiarazione di nullita dell'ordinazione: commento e primi rilievi
166 PIERO AMENTA Null’altro conteneva il Codice quanto alia procedura da osservarsi.6 E’ evidente allora ehe si imponeva la necessità di stabilire una serie di regole ehe i tribunali delle diocesi o degli istituti clericali di diritto pontificio avrebbero dovuto seguire nel confezionare il processo informativo di cui al can. 1993, § 3. Il Dicastero dei Sacramenti, perció, nel 1931, si fece premura di produire le summenzionate Regulae Servandae, che avrebbero appunto dovuto far da guida ai giudici diocesani e religiosi nella raccolta delle deposizioni e della documen- tazione atta a provare l’assunto dell’istante. Il risultato fu certamente egregio, pari alia competenza dei firmatari. A nes- suno sfugge pero il carattere piuttosto minuzioso delle Regulae ehe, nelle inten- zioni dei firmatari, dovevano costituire il pendant delle Regulae Servandae nei processi matrimoniali super rato, ehe la medesima Congregazione, ugualmente competente in materia, aveva emanato nel 1923.7 Le Regulae dei 1931 costituirono in qualche modo un vero e proprio Codice di procedura in materia: stabilivano la competenza dei foro, dettavano le norme per la costituzione dei tribunale, il compito dei ministri dei tribunale diocesano o religioso e regolavano puntualmente tutti i passi successivi per la celebrazione di un processo ehe, nonostante il dichiarato intento, di fatto si caratterizzava come realmente giudiziario perché della procedura giudiziaria aveva tutte le caratteri- stiche sia statiche che dinamiche.81 contenuti della normatíva ed il linguaggio usato dalle Regulae tradiva insomma quella tendenza procedimentalista ehe ca- ratterizzô la cultura giuridica degli inizi del secolo9 e ehe prosegui fino agli albo61 cann. 1996 e 1998, ad eccezione del 1997, erano certamente da riferirsi alla procedura giudiziaria, come risulta chiaramente dal tenore della loro formulazione. 7 cf. Decreto Ut locorum Ordinarii, cit.; cf. Regulae Servandae in processibus super matrimonio rato et non consummato, pubblicate col Decreto Catholica doctrina, del 7 maggio 1923, in AAS XV, 1923,389-413. 8 Usiamo qui la terminológia del compianto p. Gordon, che chiamava «dinamiche» le norme che riguardano Fevoluzione del processo, riservando l’aggettivo di «statiche» a quelle ehe riguardano le regole di competenza e quelle ehe illustrano gli istituti propri del diritto proces- suale. Ambedue i tipi di norme sono presenti nella normatíva del 1931. 9 Non è un mistero per nessuno ehe la prima codificazione fii caratterizzata da un procedi- mentalismo, talvolta esasperato, a differenza dell’attuale cultura giuridica ehe tende alla sem- plificazione ed alio snellimento dello stramento giuridico processuale. Questo odiemo clima culturale in ambito ecclesiale mi pare condiviso anche dall’attuale cultura giuridica laica. In effetti, la codificazione del 1917 diede vita ad un processo canonico che, in ragione anche della gravita della materia, accentuava gli aspetti solenni anche con Fintroduzione ex novo, ri- spetto alia tradizione giuridica canonica, di alcuni requisiti che, se hanno indubbiamente ga- rantito la serietà dei processi, hanno nel contempo anche reso più difficile il funzionamento dei tribunali ecclesiastici e compromesso la celerità dei procedimenti stessi (penso, ad esem- pio, in materia matrimoniale, alFintroduzione obbligatoria del collegio giudicante, ai vari gradi di giudizio con Fappello d’ufficio in secondo grado e Fappello in ulteriore grado lasciato alia coscienza del Difensore del Vincolo, con le conseguenze inevitabili di processi intermina-