Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Natale Loda: La formula sicut pater et caput relativa al Patriarca mel c. 55 CCEO e le sue implicanze giuridiche

LA FORMULA SICUT PATER ET CAPUT NEL C. 55 CCEO 121 in quanto sarebbero scaduti sia i modelli di riferimento e quindi non più configu- rabili. Gli studi recenti che alla parola pater criticano soprattutto la locuzione “buon padre di famiglia”63 con riguardo all’attività da esperire nei ce. 1022 e ss. sono abbondanti. Nel Diritto Romano64 Si definiva il “buon padre di famiglia” il cittadino ehe amministrava con diligenza il suo patrimonio ed aveva la piena responsabilità dei suoi atti. Nel tempo il concetto è andato precisandosi, secondo forme diffe­renti dalla sua apparizione nei codici modemi (art. 1137 del Code Napoléon) fino al Codice Civile italiano laddove ha mutuato un significato nella responsa­bilità per inadempienza, oppure corne termine per adempire le obbligazioni o nella condotta tenuta dal depositario. Infatti nel Codice Civile italiano (es. art. 1176, 1° comma) esiste una regola formale e regola generale ehe relaziona all’obbligo di custodire un paramétra ritenuto dalla critica più moderna come astratto, elastico, e non più oggettivo di “buon padre di famiglia” ehe come det- to, se certamente deriva dal Diritto romano ormai non rappresenta ehe un vez- zeggiativo. Il buon padre di famiglia è colui che si comporta bene, con una diligenza, pe- rizia buona, secondo una graduazione mediana tipizzata.65 Per alcuni Autori la regola ehe emerge attraverso questa locuzione è generale, tanto che gli stessi cri­ticano pressantemente la presenza ed il valore di taie frase, è norma generica di comportamento, divenendo nei casi stabiliti dalla legge criterio di responsabili­tà. Attualmente laddove è inserita taie locuzione nel diritto della Chiesa ed in quelli civili statuali, si assiste ad una svalutazione e, come detto, ad ironie e criti- che, considerando la figura anacronistica, fantasma trasferito direttamente dal mondo agrario romano nel diritto attuale. Addirittura alcuni Autori nel Diritto ci­vile riconoscono un certo quai “maschilismo giuridico” oppure quale simbolo deü’individualismo con un aspetto conservatore e statico. Si ricorda corne taie buon comportamento dei più, si coniuga con il rischio di ciascun tipo di condotta ed è lungi dall’esaurire la sua rilevanza sistematica e la sua funzione ecclesiale e giuridico-statuale. La formulazione del “buon padre di famiglia” intesa anche come comportamento della maggioranza dei Christifide­63 M. Giorgianni, Buon padre difamiglia, in Novissimo Digesto Italiano, II, Torino 1958, 596-598; S. Rodota’, Diligenza (Diritto civile), in Enciclopedia del Diritto, XII, Milano 1964,539-546. 64 P. COGLIOLO, Il "bonuspaterfamilias "eV “arbitrium boni viri ", in Scritti vari di diritto privato, II, Torino 1917, 125 e ss.; C. Predella, Il "bonuspaterfamilias" e la sua origine agraria, in Rivista di diritto agrario, 1931. 65 V. De Lorenzi, Buon padre di famiglia, in Digesto delle Disciplineprivatistiche, Sezio- ne Civile, II, Torino 1988, 126-129.

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