Folia Canonica 4. (2001)
STUDIES - Péter Szabó: Osservazioni intorno allo stato giuridico della Chiesa greco-cattolica d'Ungheria - Figura codiciale e particolarita locali
FIGURA CODICIALE E PARTICOLARITÀ LOCALI 97 una Chiesa - i cui fattori sono molto vari - arrivera ad un livello che potrà formare un fondamento stabile per poter funzionare anche secondo uno statuto che garanti see una maggiore competenza di autogoverno, allora, proprio a moti vo della detta dichiarazione conciliare sulla parità giuridica, a quella Chiesa sembrerà occorrente anche il riconoscimento supremo della situazione che di fatto si è formata (cf. CCEO c. 27 b). Questo fatto non è richiesto solamente dal principio di sussidiarietà indicato come aspetto fondamentale della codificazio- ne,10 11 ma anche da OE 3 stesso. 2. La fisionomia interna della figura canonica II secondo capitolo del titolo VI del Codex, dal punto di vista del contenuto, puö essere diviso in due parti ulteriori. La prima (CCEO cc. 174-175 a) ci présenta una descrizione approssimativa sulié “altre Chiese sui iuris”, mentre la seconda (cc. 175 b-176) précisa il soggetto ed il modo d’agire deU’autorità superiore di governo, esercitato sulle unità ecclesiali in questione. L’isti tuto giuridico che si trova qui in confronto con i primi tre tipi di Ecclesia sui iuris non forma una categoria uniforme, corne risulta chiaro anche dal carattere riassuntivo della sua denominazione. La normatíva comune, la quale a questo punto evidentemente non è più che una “legge cornice” che definisce solo le condizioni minime della figura canonica, viene formulata intenzional- mente in maniera negativa, perché sotto questa figura (almeno potenzialmente) possano essere classificate tutte le comunità cattoliche orientali.11 Öltre alle condizioni generali dello stato sui iuris, fissate dal CCEO c. 27, nel loro statuto codiciale vengono elencate in tutto tre caratteristiche comuni a tutte queste comunità: 1) tutte le “altre Chiese sui iuris” sono sottomesse alla presidenza di un unico prelato ehe agisce come gerarca-capo; 2) il gerarca-capo esercita in queste Chiese sui iuris uno specifico potere superiore, delimitato dalla norma canonica; 3) queste comunità sono sottoposte direttamente alia Sede Apostolica. 2.1 L’ujficio del gerarca-capo e la qualifieazione della sua potestà di governo 1. L’ufficio. Come risulta dal CCEO c. 174, anche alla testa di queste Chiese dev’esserci un solo gerarca, come avviene per tutte le altre. Benché a proposito della determinazione del concetto giuridico “gerarca”, lo ius orientale neanche 10 Nuntia 3 (1976) 6. 11 CCEO c. 174 — Ecclesia sui iuris, quae neque est patriarchalis nec archiepiscopalis maior nec metropolitana, concreditur Hierarchae, qui ei praeest ad normam iuris communis et iuris particularis a Romano Pontifice statuti. Cf. Nuntia 22 (1986) 12.