Folia Canonica 4. (2001)

STUDIES - Péter Szabó: Osservazioni intorno allo stato giuridico della Chiesa greco-cattolica d'Ungheria - Figura codiciale e particolarita locali

98 PÉTER SZABÓ óra fa esplicito riferimento al carattere ordinario del suo potere, come ad una condizione indispensabilmente occorrente di questo stato,12 tuttavia l’obiettività di questo fatto viene testimoniata sia dalla letteratura canonistica che dall’usanza del linguaggio giuridico. Infatti, il concetto viene considerato come il riscontro esatto del latino ordinarius,13 Di conseguenza, anche i capi-gerarchi devono avere un ufficio, in quanto la potestà ordinaria per definitionem è solo quella annessa dal diritto stesso ad un ufficio (CCEO c. 981 § 1). Durante il corso della codificazione, in riferimento ai prelati ehe sono a capo delle “altre Chiese sui iuris”, öltre ai Vescovi eparchiali, sono stati menzionati solamente gli Esarchi. II fatto perö che attualmente vi sono alcune comunità orientali cattoliche ehe non hanno un gerarca proprio che sia almeno del rango di Esarca, a prima vista spingerebbe a fare altre ricerche, riflettendo sui limiti possibili del contenuto del concetto hierarcha, per stabilire quali altri prelati potrebbero conformarsi all’esigenza del c. CCEO 174.14 Tuttavia, a nostro parere, per stabilire i limiti minimi giuridici della flessi- bilità del concetto appena menzionato del gerarca-capo, l’attenzione non pun limitarsi al solo c. 174 e neppure al solo Codex. Se per l’affermazione dello stato sui iuris bastasse la presenza di un qualsiasi gerarca/ordinario, allora anche la configurazione odierna della communità bizantino-cattolica dei bielorussi, ca­rente di una Chiesa particolare propria, sarebbe perfettamente in accordo con la figura codiciale.15 Noi siamo invece del parere che non si possa avere un 12 Cf. CCEO c. 984 § 1 rapportato al CIC c. 134 § 1. 13 A. SZENTIRMAI, The Legal Language of the New Code of Canon Law of the Oriental Churches, in The Jurist 22 (1961) 53 G. Nedungatt, Glossario dei termini principali usati nel CCEO, in Enchiridion Vaticanum 12, 909. Nonostante ehe, a riguardo della stesura di cui si tratta, a questo punto neanche il c. 306 del m.p. Postquam Apostolicis Litteris parlasse direttamente del bisogno della giurisdizione ordinaria (cioè del fatto ehe lo stato di hierarcha dovrebbe necessariamente collegarsi ad un dato ufficio), tuttavia solo questi tali funzionari ecclesiali vennero considerati come gerarchi: cf. C. Pujol, Hierarcha, in Dictionarium morale et canonicum, P. Pallazzini (ed.), Roma 1965, vol. II, 535-542. 14 Cf. Szabó, A bizánci (nt. 4). 15 Per dati storici di questa comunità vedasi: Oriente cattolico. Cenni storici e statistiche, Città dei Vaticano 31963,185,187. Poiché la comunità bielorussa attualmente non ha neppure una Chiesa particolare, sembra che - in conseguenza deli’automatismo del CCEO c. 916 § 5 - la gerarchia locale di questi fedeli orientali sia quella latina, cioè il metropolita di Minsk e i suoi suffraganei. Infatti, gli elenchi ufficiali della Sede Apostolica sulié Chiese orientali cattoliche indicano di quali Chiese particolari esse consistono. Guardando bene, 1’unica Chiesa dove non vi è nessuna indicazione di tali strutture è quella bielorussa (Annuario Pontificio 2000, 1226). In verità essa aveva un Exarca (cf. Oriente cattolico, op. cit.; P. PALLAZZINI, Ritus byzantinus, 10, “Belorussi”, in Dictionarum morale [nt. 13], vol. IV, [1968] 141); tuttavia la sua figura non è mai stata collegata ad una Chiesa particolare (esarcato). Corne risulta anche dall’indicazione attuale deli’Annuario appena riferita, si trattava quindi di un titolo onorifîco e non di un ufficio collegato ad una circoscrizione ecclesiastica.

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