Folia Canonica 4. (2001)

STUDIES - Péter Szabó: Osservazioni intorno allo stato giuridico della Chiesa greco-cattolica d'Ungheria - Figura codiciale e particolarita locali

FIGURA CODICIALE E PARTICOLARITA LOCALI 95 quasi incondizionato di questo stato a tutte le comunità orientali-cattoliche, e cioè senza un’analisi precedente delle relazioni giuridiche esteriori e della fisionomia delle singole comunità.4 I. FIGURA CODICIALE 1. La storia e la motivazione deli’inserimento dei cc. 174—176 nel CCEO La tipológia costituzionale delle comunità orientali cattoliche nella legisla- zione precedente era menő ricca di quella attuale. Sebbene la nozione larghis- sima dei ritus sui iuris applicata dal mp. Postquam Apostolicis5 teoricamente anche prima rendesse possibile ehe una qualsiasi comunità orientale cattolica potesse inquadrarsi nelFambito dei diritto vigente di allora, il mp. Cleri sancti­tati non le fece ancora classificare nel modo introdotto dal CCEO, e addirittura, di quelle di grado inferiore, come delle comunità sui iuris, non se ne occupo affatto (!). Dal decreto Orientalium Ecclesiarum - per la prima volta a livello di Concilio ecumenico - venne dichiarata la piena parità giuridica di tutte le Ecclesiae particulares seu ritus (OE 3). Era una convinzione comune presente fin dai primi passi dei processo formativo della nuova codificazione ehe questa dichiarazione richiedeva l’eliminazione della lacuna sopra riferita in riferimento alia vecchia normatíva. Di conseguenza, si sentiva la necessità di elaborare un ordinamento codiciale adatto a tutte le “Chiese particolari”6, ovvero, secondo la terminológia precisata dalla codificazione attuale, a tutte le Chiese sui iuris. 4 Certo, i rischi sopra riferiti si verificano soprattutto nel caso di quelle Chiese di cui la fisionomia è ancora menő sviluppata di quella della Chiesa ungherse; cf. P. SZABÓ, A bizánci rítusú sajátjogú egyházak pillanatnyi jogállásának beazonosítása, in Athanasiana 14 (in corso di stampa). Tuttavia certi elementi della struttura, come vedremo, mettono in serio dubbio l’affermabilitá attuale e senza condizioni dello stato sui iuris anche della Chiesa ungherese. 5 C. 303 - § 1 1 ° Ritus orientales quibus canones decernunt sunt alexandrinus, antioche- nus, constantinopolitanus, chaldaeus et armenus, aliique ritus quos uti sui iuris expresse vel tacite agnoscit Ecclesia; in Pius XII, m.p. Postquam Apostolicis Litteris, 9. II. 1952, in AAS 44(1952) 144. 6 Cf. Proposta del 1973 della Facoltà di Diritto Canonico del Pontificio Istituto Orientale circa le norme per la ricognizione del diritto canonico orientale, in Nuntia 26 (1988) 110; [PCCICOR], Principi direttivi per la revisione del Codice di diritto canonico orientale, in Nuntia 3 (1976) 7: “Per quanto riguarda la struttura delle singole Chiese particolari, siano codificate le conseguenze giuridiche dei principio di uguaglianza di tutte le Chiese dell’Orien- te e deli’Occidente, affermato dal Concilio Vaticano II (Orientalium Ecclesiarum 3), come, per esempio, ehe ogni Chiesa orientale deve avere la propria gerarchia organizzata secondo gli antichi canoni e le genuine tradizioni orientali.”

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