Folia Canonica 4. (2001)
STUDIES - Raffaele Coppola: Terrirorialita e personalita nel diritto interconfessionale
TERRITORIALITÀ E PERSONAL1TÀ NEL DIRITTO INTERCONFESSIONALE 73 dubbio o sui cambiamento dei confini al Romano Pontefice, al quale soltanto spetta dirimere automaticamente il dubbio o emanare un decreto sul cambiamento dei confini (§ 2). Quindi la circoscrizione territoriale della giurisdizione (la cui importanza è sottolineata dalla norma) è basata su due criteri: 1) il ri to proprio della Chiesa patriarcale deve essere osservato nel territorio. Il termine “rito” è utilizzato, tenendo conto della definizione di cui al can. 28 § 1 e va inteso, perciö, come quel patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare, distinto per culture e circostanze storiche dei popoli, il quale si esprime in un modo di vivere la fede proprio di ciascuna Chiesa sui iuris, che si distingue per liturgia e gerarchia proprie; inoltre il termine indica una tradizione osservata specificamente da una delle ventuno Chiese orientali, ehe si rifanno, come noto, a cinque Chiese madri o riti originari: alessandrino, antiocheno, bizantino o costantinopolitano, armeno, caldeo (can. 28 § 2). 2) il Patriarca puö avere il diritto di creare esarcati, eparchie e province (can. 85), ma è competenza esclusiva della suprema autorità della Chiesa erigere, modificare o sopprimere una Chiesa patriarcale, cosi corne solo il Romano Pontefice puo risolvere i dubbi eventualmente insorti o modificare i confini. Il can. 147 CCEO (capitolo VIII) individua la cura pastorale ehe i Patriarchi devono prestare agli “altri” fedeli, stabilendo ehe, dentro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, la potestà dei Patriarchi e dei Sinodi viene esercitata non solo sui fedeli cristiani ascritti alla stessa Chiesa, ma anche su tutti gli altri ehe non hanno un gerarca del luogo della propria Chiesa sui iuris costi tuito nello stesso territorio e che, anche se rimangono ascritti alla propria Chiesa, sono affidati aile cure dei gerarchi del luogo della stessa Chiesa patriarcale, fermo restando il can. 916, § 5.22 Ci limiteremo a notare che, mentre i canoni del capitolo indicato riguardano l’esercizio dell’autorità dei Patriarchi (e dei Sinodi) fuori del territorio patriarcale, il can. 147 riguarda le cure pastorali, dentro il territorio, dei fedeli che non sono membri della Chiesa patriarcale. Siamo indubbiamente fuori del diritto interconfessionale, ma in una dimensione a questo molto prossima, in cui belementő territoriale prevale su quello personale, conformemente alla dominante tradizione e alla prassi orientali, considerate irrinunciabili nonostante la marcata diaspora, in tutto il mondo, di milioni di cattolici orientali. 22 CCEO can. 916 - § 5. Nei Iuoghi dove non è eretto nemmeno un esarcato per i fedeli cristiani di qualche Chiesa sui iuris, si deve ritenere come gerarca proprio degli stessi fedeli cristiani il gerarca di un’altra Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina, fermo restando il can. 101; se poi sono parecchi, si deve ritenere come proprio gerarca colui che ha designato la Sede Apostolica o, se si tratta di fedeli cristiani di qualche Chiesa patriarcale, il patriarca con l’assenso della Sede Apostolica.