Folia Canonica 4. (2001)

STUDIES - Raffaele Coppola: Terrirorialita e personalita nel diritto interconfessionale

74 RAFFAELE COPPOLA Conclusioni I terni che si sono affrontati in questa ricerca hanno evidenziato, innanzi tutto, gli sforzi compiuti da parte degli operatori religiosi per cercare di attuare un reciproco riconoscimento non solo dei rispettivi ordinamenti ma anche dei soggetti a questi appartenenti. Sicuramente il CIC ed il CCEO (specialmente) contengono alcune norme dallo straordinario carattere ecumenico, ehe si pongono corne punto di riferi- mento per un dialogo sempre più ricco di contenuti validi e di partecipanti consapevoli. Nel discorso di presentazione del codice orientale, pronunciato il 25 ottobre 1990, qualche giorno giorno dopo la sua promulgazione nella festi vità di S. Luca, Giovanni Paolo II ha esplicitazione asserito, nel rivolgere un pensiero deferente a tutte le Chiese ortodosse, ehe non vi è norma di detto codice che non favoriscail cammino dell’unità dei cristiani e vi sono chiare norme perle Chiese orientali cattoliche su come promuovere questa unità. Da ultimo possiamo rammentare la “Charta oecumenica-hinee guida per la crescita della collaborazione tra le Chiese in Europa”, approvata dalla Confe- renza delle Chiese europee e dal Consiglio delle Conferenze episcopali europee il 22 aprile 2001. La Carta viene accolta corne impegno comune al dialogo ed alla collaborazione. Essa non riveste alcun carattere giuridico-ecclesiale, ma la sua normatività consiste nell’auto-obbligazione da parte delle Chiese e delle organizzazioni ecumeniche europee. Queste possono, sulla base del testo, formulare integrazioni ed orientamenti comuni, ehe tengano concretamente conto delle proprie specifiche sfide e dei doveri ehe ne scaturiscono. Nonostante i risultati ottenuti finora, non sembra ancora possibile pariare di un diritto interconfessionale, inteso corne diritto ehe regola i rapporti tra un ordinamento religioso e quello di diverse confessioni, in quanto i differenti operatori rimangono legati al loro ordinamento, che con apposite norme regola gli aspetti relativi ad altri cristiani. Probabilmente un diritto interconfessionale potrebbe svilupparsi dal con­fronta tra lo specifico modo di rapportarsi con gli altri, attuato dai singoli ordinamenti religiosi sulla base di proprie disposizioni interne, qui esaminate con riferimento agli elementi portanti della territorialità e della personalità. Una relazione difficile (per certi aspetti quasi impossibile), che è stata preparata pensando ai volumi di atti di quel lontano congresso “ecumenico” di Bari, citato in apertura, la cui realizzazione pure era da considerare (e fu considerata) impossibile, al quale parted pano öltre quattrocento studiosi provenienti da tutto il mondo cattolico, latino e orientale, ortodosso ed anche protestante.

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