Folia Canonica 4. (2001)
STUDIES - Raffaele Coppola: Terrirorialita e personalita nel diritto interconfessionale
TERRITORIALITÀ E PERSONALITÀ NEL DIRITTO INTERCONFESSIONALE 71 latina. Tuttavia questo principio è stato osservato più in teória che non in pratica. Basti ricordare il can. 28 del Concilio di Calcedonia, che ha sancito l’estensione dei poteri del Vescovo di Costantinopoli in Asia e in Tracia, mentre una pluralité di giurisdizioni co-territoriali è esistita negli USA e in Canada per molti secoli a livello di episcopate locale. Anche a causa delle scarse fonti in merito, i precedenti sui piano giuridico non contribuiscono efficacemente al superamento dei problema, ehe è relativa- mente nuovo. Le autorité della Chiesa di Roma, infatti, ebbero modo di confrontarsi con esso solo nel 16° secolo davanti alle migrazioni di albanesi ehe si rifugiavano in Italia per sfuggire ai turchi; ne scaturi, sotto il pontificate di Benedetto XIV, un modus vivendi per le comunité italo-albanesi o italo greche (Etsi Pastoralis del 1742 e Allatae Sunt del 1755). Nonostante la posizione dottrinale della Chiesa, ehe considera la giurisdi- zione dei Patriarchi ristretta aU’ambito degli storici territori di pertinenza, possono isolarsi alcuni esempi di estensione della loro autorité sui fedeli di una Chiesa particolare: emblematica appare la Costituzione apostolica Orientalium Dignitas (30 novembre 1894) di Leone XIII, ehe afferme» la giurisdizione del Patriarca di Grecia su tutti i fedeli della sua Chiesa residenti nell’impero turco. La situazione delle Chiese orientali muta considerevolmente alla fine del 19° secolo. Ragioni economiche costrinsero molti cattolici orientali dell’impero austro-ungarico ad emigrare in Nord-America; la crescita della dittatura comu- nista si tradusse in altre migrazioni nei vari continenti vicini; un ulteriore flusso migratorio si verified a meté del 20° secolo a cagione del conflitto arabo-israe- liano e della crescita del fondamentalismo islamico. Tutti eventi, questi, che provocarono modificazioni del tessuto sociale tanto nei Paesi di provenienza quanto in quelli di destinazione. Non pochi fedeli lasciarono la fede cattolica per l’ortodossia; altri abbandonarono la Chiesa cattolica orientale e vennero assorbiti nelle parrocchie latine, unico modo per dare ai loro figli una educazione cattolica; altri ancora persero la fede a causa della dispersione in aree in cui non era possibile insediare parrocchie per i cattolici orientali. E’ un dato di fatto, comunque, ehe parecchi di questi fedeli oggi risiedono al di fuori del territorio delle Chiese cattoliche orientali, con i conseguenti interrogativi concernenti legami con la loro Chiesa d’origine ed i confini della cura pastorale facente capo alla struttura patriarcale. Costituisce un ostacolo ai rapporti tra le Chiese degli immigrati e la Chiesa madré l’affermazione ehe il Patriarca governa non una comunité di fedeli (con evidente svalutazione deU’elemento personale), ma una istituzione territoriale. Questo concetto, secondo alcuni, è contrario alla lettera ed allô spirito del Concilio Vaticano II, che esalta l’aspetto comunitario della giurisdizione ecclesiastica.