Folia Canonica 4. (2001)

STUDIES - Raffaele Coppola: Terrirorialita e personalita nel diritto interconfessionale

70 RAFFAELE COPPOLA Can. 781 - § 1. Se talvolta la Chiesa deve giudicare della validità di un matrimonio di acattolici battezzati: 1. per quanto riguarda il diritto a cui le parti erano tenute al tempo della celebrazione del matrimonio, si osservi il can. 780 § 2; 2. per quanto riguarda la forma di celebrazione dei matrimonio, la Chiesa riconosce qualsiasi forma prescritta o ammessa dal diritto al quale le parti erano soggette al tempo della celebrazione del matrimonio, purché il consenso sia stato espresso in forma pubblica e, se almeno una parte è fedele cristiana di qualche Chiesa orientale acattolica, purché il matrimonio sia stato celebrato con rito sacro. Dal punto di vista che si occupa (estraneo ad ulteriori approfondimenti sui matrimoni misti) i cann. 780 e 781 del CCEO pongono una serie di interrogativi vuoi di ordine pratico vuoi di ordine giuridico sui diritto delle Chiese ortodosse e su quello delle Comunità ecclesiali e delle Chiese sorte dalla Riforma, sulla vigenza di un concetto di legge personale, nel senso di legge che vineola la persona del suddito dovunque, anche fuori dal territorio,18 secondo una dicoto- mia (legge personale - legge territoriale) in auge non solo presso gli scrittori dei diritto internazionale classico, ma che nello stesso diritto canonico risulta sanzionata dalla Istruzione della S.C. del S. Uffizio dei 14 dicembre 1859, relativa al capo Tametsi sulla forma dei matrimonio.19 È chiaro ehe si dovrà constatare, non da ultimo, in ciascuna Chiesa o Comunità il ruolo sacramentale dei matrimonio ed esaminare come il problema si diversifichi da Chiesa a Chiesa. IV. Limite della territorialità e autorità patriarcale 7. Territorio e giurisdizione Molto dibattuta ne i vari progetti di codificazione è stata la questione dell’estenzione delTautorità dei Patriarchi e dei loro Sinodi öltre gli storici confini della Chiesa patriarcale, una questione per la cui soluzione devono essere considerati vari fattori.20 II principio secondo il quale più di un Vescovo non puö darsi per ogni territorio è stato utilizzato per negare l’estensione della giurisdizione dei Pa­triarchi della Chiesa cattolica orientale nel territorio patriarcale della Chiesa cattoliche, in Aa.Vv., I matrimoni misti (Studi Giuridici 47), Città dei Vaticano 1998, 61. 18 Cf. Pacelli, La personalità (nt. 2), 10. 19 Cf. P. Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, Parisiis, 1904, t. II, n. 1066, 1166 s. 20Cf., per 1’impostazione accolta in questa sede, J. D. Faris, The Eastern Catholic Churches: Costitution and Governance, New York 1992, 350-359.

Next

/
Thumbnails
Contents