Folia Canonica 4. (2001)

STUDIES - Raffaele Coppola: Terrirorialita e personalita nel diritto interconfessionale

TERRITORIALITÀ E PERSONALITÀ NEL DIRITTO INTERCONFESSIONALE 69 Dopo il Vaticano II, tale tesi non poteva più essere sostenuta, tanto che il CIC, can. 11, e il CCEO, can 1490, introducono un nuovo principio secondo il quale sono tenuti aile leggi meramente ecclesiastiche i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti e ehe hanno sufficiente uso di ragione e, se non è espressamente disposto diversamente dal diritto, ehe hanno compiuto il settimo anno di età. Questo nuovo principio normativo, di cui abbiamo già anticipato la portata, trova nell’attuale legislazione una immediata applicazione, giacché il can. 1 del CIC dichiara ehe i canoni del codice riguardano la sola Chiesa latina ed il can. 1 CCEO dichiara, in corrisponenza, ehe i suoi canoni riguardano tutte e sole le Chiese orientali cattoliche, a meno che, per quanto riguarda la Chiesa latina, non sia espressamente stabilito diversamente. 2. Approfondimenti sullci legge da applicare nei matrimoni misti In base a questa premessa, è lecito asserire ehe i cann. 780 § 2 e 781 CCEO, senza corrispondenti nel codice latino, introducono una innovazione rispetto alla legislazione precedente. Cominciamo dal primo, che fa da battistrada aile aperture ecumeniche sui matrimonio: Can. 780 § 2. Il matrimonio tra una parte cattolica e una parte battezzata acattolica, salvo restando il diritto divino, è regolato anche: 1. dal diritto proprio della Chiesa o della Comunità ecclesiale alla quale la parte acattolica appartiene, se questa Comunità ha un proprio diritto matrimoniale; 2. dal diritto al quale è tenuta la parte acattolica, se la Comunità ecclesiale alla quale appartiene è priva di un diritto ecclesiale proprio. Notiamo corne il canone sia stato redatto in modo da farvi rientrare la disciplina di alcuni casi concreti: si ammette l’applicabilité del diritto matrimo­niale delle altre Chiese o Comunità cristiane ed anche, qualora questo non sia identificabile, del diritto civile al quale si attengono le predette Comunità cristiane. Si tratta di una recezione dei principi conciliari, fra cui quello secondo cui si riconosce agli altri cristiani il diritto di reggersi secondo proprie norme. Il CCEO nel can. 781 comprende una nuova norma positiva ehe stabilisée espressamente quali leggi devono essere osservate “qualora la Chiesa cattolica debba giudicare della validité del matrimonio contratto dai non cattolici battez­zati, ossia circa la capacité giuridica dei non cattolici battezzati di contrarre matrimonio e la forma di celebrazione dei medesimo... Questa norma positiva era necessaria soprattutto per ragioni giuridiche e pastorali, per evitare i conflitti di diritto, cioè 1’eventuale riconoscimento da parte dei diritto canonico cattolico di matrimoni degli acattolici invalidamente contratti secondo la propria norma­tíva”.17 17 D. Salachas, I matrimoni misti nel Codice latino e in quello delle Chiese orientali

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