Folia Canonica 4. (2001)
STUDIES - Raffaele Coppola: Terrirorialita e personalita nel diritto interconfessionale
68 RAFFAELE COPPOLA liceità, mentre per la validità fosse sufficiente la presenza dei sacro ministro, salvi restando gli altri punti da osservare secondo il diritto.14 II provvedimento interessava altresî la Chiesa latina, nei cui territori vivono comunità delle Chiese orientali non cattoliche. Percio diversi Vescovi latini avevano chiesto ehe questa disposizione venisse estesa anche a favore dei matrimonio misto tra cattolici latini e battezzati acattolici delle Chiese orientali. Cio fu concesso con il Decreto Crescens matrimonium della Congregazione delle Chiese orientali, entrato in vigore il 25 marzo 1967. Questa legge speciale è motivata dal fatto ehe tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali non cattoliche esiste una stretta comunione, avendo dette Chiese veri sacramenti ehe le unisce in maniera molto stretta con la Chiesa cattolica. Tuttavia, a causa della non piena comunione, per la liceità della celebrazione è richiesta la forma canonica. Pertanto la parte cattolica è obbligata a celebrare il matrimonio davanti al sacerdote cattolico, a meno ehe non abbia ottenuto legittima dispensa dalFOrdinario.15 Le norme del Decreto Orientalum Ecclesiarum e dei Decreto Crescens matrimonium, con qualche modificazione, sono state recepite dalle due codifi- cazioni della Chiesa cattolica. Per quanto riguarda, invece, il diritto a cui i matrimoni misti sono soggetti occorre non dimenticare ehe i cann. 1059 CIC e 780 § 1 CCEO hanno un precedente, con una differenza rilevante, nel can. 5 CA, il quale stabiliva, conformemente al can. 1016 del CIC 1917, che il matrimonio dei battezzati è regolato non solo dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva restando la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili dei medesimo matrimonio. Prima dei Vaticano II veniva sostenuta la tesi, non estranea alia materia in questione, che alle leggi meramente ecclesiastiche erano tenuti tutti i battezzati nella Chiesa cattolica e fuori della medesima (cfr. CIC 1917, can. 12). In questo modo la Chiesa cattolica romana, considerandosi unica depositaria della salvez- za, emanava una norma giuridica, secondo la quale tutti i battezzati, anche quelli separati dalla comunione cattolica, erano soggetti alie leggi ecclesiastiche della Chiesa cattolica. Quindi “i battezzati acattolici delle Comunità ecclesiali separate in Occidente erano soggetti alie leggi ecclesiastiche del C/C/1917 fino all’entrata in vigore dei CIC/1983.1 battezzati acattolici di rito orientale erano soggetti alia legislazione delle Chiese orientali cattoliche, ad eccezione della forma canonica della celebrazione dei matrimonio (can. 90, § 2 CA), fino alia promulgazione dei Decreto conciliare Unitatis Redintegratio (21 novembre 1964)”.16 14 Orientalium Ecclesiarum, n. 18. 15 Cf., diffusimente, J. Prader, La legislazione matrimoniale latina e orientale: problemi interecclesiastici, interconfessionali, interreligiosi, Roma 1993, 51-52. 16 Prader, La legislazione (nt. 15), 45 s.