Folia Canonica 4. (2001)

STUDIES - Raffaele Coppola: Terrirorialita e personalita nel diritto interconfessionale

TERRITORIALITÀ E PERSONALITÀ NEL DIRITTO INTERCONFESSIONALE 67 III. TERRITORIALITÀ E PERSONALITÀ NELLA DISCIPLINA MATRIMONIALE SECONDO IL CCEO 1. P reme s sa Sicuramente la disciplina dei matrimoni misti puo essere utilizzata per comprendere il sistema di rapporti tra parte cattolica e parte non cattolica (il nodo della legge applicabile), al di là dei reciproco riconoscimento delle posizioni soggettive all’interno delle Chiese di appartenenza ed öltre la disci­plina della communicatio in sacris, di cui abbiamo testé trattato. Innanzi tutto 1’espressione “matrimoni misti”, usata nel Codice di diritto canonico della Chiesa latina e nel Codice dei canoni delle Chiese orientali, si riferisce al matrimonio celebrato tra due persone battezzate, di cui una cattolica (sia orientale sia latina) e Faltra acattolica (ortodossa, protestante, evangelica, ecc.) o, secondo la formulazione dei CIC, can. 1124, al “matrimonio tra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo e non separata dalla stessa con atto formale, Faltra invece sia iscritta ad una Chiesa o Comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica”. Tanto il CIC, can. 1059, quanto il CCEO, can. 780 § 1, stabiliscono con differenze non sostanziali ehe il matrimonio dei cattolici, anche se una sola parte è battezzata, è regolato non solo dal diritto divino ma anche da quello canonico, salva restando la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili dei matrimonio. Fino alFentrata in vigore dei Motu proprio Crebrae allatae (=CA), emanato da Pio XII il 22 febbraio 1949, il matrimonio tra una parte cattolica di rito orientale e una parte acattolica sempre orientale poteva essere celebrato davanti a qualunque sacerdote, ortodosso o cattolico, con esel usione dei territori ove gli orientali cattolici erano sottoposti alia forma obbligatoria, imposta dal Decreto Tametsi o dal Decreto Ne temere. Secondo un’attendibile prospettazione, con il Motu proprio Crebrae allatae una nuova situazione si era creata per quegli orientali ehe non erano tenuti precedentemente alFosservanza della forma prescritta dai menzionati decreti, essendo richiesta, in forza del can. 90 CA, la celebrazione dei matrimonio dinanzi ali’Ordinario o parroco dei luogo. Cio nonostante, molti matrimoni vennero celebrati davanti al sacerdote della Chiesa alia quale apparteneva lo sposo ortodosso; di conseguenza questi matrimoni misti erano invalidi per la Chiesa cattolica e validi per la Chiesa ortodossa. Per ovviare a questi inconvenienti, il Concilio Vaticano II, su istanza dei padri orientali, ha disposto ehe nei matrimoni misti tra parte cattolica orientale e parte ortodossa Fosservanza della forma canonica fosse prescritta solo per la

Next

/
Thumbnails
Contents