Folia Canonica 4. (2001)

STUDIES - Raffaele Coppola: Terrirorialita e personalita nel diritto interconfessionale

66 RAFFAELE COPPOLA eucaristica. Il documento presentava i principi dottrinali in ordine alla possibilité e ai limiti di ammissione dei non cattolici aU’eucaristia celebrata in una Chiesa cattolica: 1) stretto legame tra mistero dell’eucaristia e mistero della Chiesa; 2) 1’eucaristia come nutrimento spirituale necessario ad ogni battezzato. Circa i casi particolari, necessari per accedere alia comunione presso i cattolici, 1’Istruzione non si discostava dal Direttorio, ehe viene richiamato anche quando si prevedono per gli orientali norme distinte da quelle riguardanti altri cristiani. Agli orientali, avendo la medesima fede nell’eucaristia che hanno i cattolici, in occasione della loro ammissione non era loro richiesta una professione personale di fede in questi sacramenti. Se invece si trattava degli altri cristiani, la cui fede nell’eucaristia differisce daquella della Chiesa cattolica e ehe non hanno il sacramento dell’ordine, l’ammissione era consentita solo in casi di “urgente nécessité”; inoltre si chiedeva ehe questi fedeli manifestassero personalmente nell’eucaristia una fede conforme a quella della Chiesa cattolica. A proposito dei casi di nécessité l’Istruzione esplicitava ehe si puö verificare il caso di cristiani separati ehe si trovano in grande bisogno spirituale e ehe non hanno la possibilité di ricorrere alia propria Comunité, facendo il caso della diaspora. Il riferimento è particolarmente calzante nell’ambito della presente relazio- ne, trattandosi di un fenomeno ehe si verifica non solo per la dispersione dolorosa di popoli, i quali, costretti ad abbandonare le loro sedi d’origine, si disseminano in varie parti dei mondo (diaspora classica), ma anche per la diffusione di una corrente religiosa ovvero per la dispersione dei membri di una Comunité in Paesi dove la maggioranza degli abitanti segue una fede diversa (diaspora moderna). IV) II25 gennaio 1983 veniva promulgato il nuovo codice di diritto canonico per la Chiesa latina ed il 18 ottobre 1990 il codice delle Chiese orientali cattoliche. Due atti storici, ehe consacrano gli orientamenti emersi dal Vaticano II e dalle norme applicative dei documenti conciliari.13 Essi costituiscono il punto di partenza e di riferimento dell’attuale legislazione a proposito dei riconoscimento dei sacramenti delle altre Chiese da parte della Chiesa cattoli- ca-romana. 13 Cf., per il codice latino, J. CANOSA (a cura di), Iprincipi per la revisione dei codice dei diritto canonico. La recezione giuridica dei Concilio Vaticano II, Milano 2000.

Next

/
Thumbnails
Contents