Folia Canonica 4. (2001)

STUDIES - Raffaele Coppola: Terrirorialita e personalita nel diritto interconfessionale

64 RAFFAELE COPPOLA Il § 4 si riferisce ai fedeli cristiani protestanti. Anzitutto è da osservare ehe, alio stato attuale delle relazioni della Chiesa cattolica con le comunità ecclesiali sorte dalla Riforma, non si è ancora pervenuti ad un accordo sui sacramenti e specialmente sulié ordinazioni. Di conseguenza abbiamo una normatíva più restrittivacirca l’amministrazione dei sacramenti, consentita ai ministri cattolici soltanto in caso di pericolo di morte. Negli altri casi è necessario che si stabiliscano norme generali che permettano il giudizio sulle situazioni di grave e pressante nécessité e sulle condizioni esigite, consistenti nell’impossibilità di accedere ad un ministro della propria Chiesa o Comunità ecclesiale per ricevere il sacramento desiderato, nella richiesta del tutto spontanea di quel sacramento, nella manifestazione della fede cattolica circa il sacramento domandato e nel possesso delle dovute disposizioni (NDE 131). Il § 5 riguarda il diritto particolare nella materia regolata nei paragrafi precedenti (2, 3 e 4). Le Chiese orientali sui iuris hanno la facoltà di stabilire norme specifiche previa consultazione deU’autorità competente, almeno locale, della Chiesa o comunità ecclesiale acattolica interessata1 '. Dobbiamo notare che al can. 671 CCEO corrisponde il can. 844 C/C11 12, mentre il can. 670 non ha eguale nel codice latino, a riprova delle diversité delle due codificazioni (più orientata in senso ecumenico quella orientale). B) La comunicazione delle cose sacre con gli evangelici. Corne abbiamo accennato, diverso dall’ortodossia è il il contesta in cui si instaura il rapporta con gli altri fratelli in Cristo, in particolar modo con quelli della Riforma, perché, dove manca l’unità di fede circa i sacramenti, non si puô 11 Cf. D. Ceccarelli Morolli; Il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium e l’Ecume- nismo (Quademi di “Oriente Cristiano”, Studi 9), Palermo 1998, 101-105. 12 CIC Can 844 - § 1. I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai soli ministri cattolici, salve le disposizioni dei §§ 2,3, e 4 di questo canone e del can. 861, § 2. § 2. Ogniqualvolta la necessità lo esiga o una vera utilità spirituale lo consigli e purché sia evitato il pericolo di errore o d’indifferentismo, è lecito ai fedeli, ai quali sia fisicamente o moralmente impossibile accedere al ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell’eucarestia e dell’unzione degli infermi da ministri non cattolici, nella cui Chiesa sono validi i predetti sacramenti. §3.1 ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della penitenza, dell’eucarestia e dell’unzione degli infermi ai membri delle Chiese orientali, che non hanno comunione piena con la Chiesa cattolica, qualora Ii richiedono spontaneamente e siano ben disposti; ciô vale anche per i membri delle altre Chiese, le quali a giudizio della Sede Apostolica, relati vamente ai sacramenti in questione, si trovino nella stessa condizione delle predette Chiese orientali. § 4. Se vi è pericolo di morte o qualora, a giudizio del Vescovo diocesano o della Conferenza Episcopale, urgesse altra grave necessità, i ministri cattolici amministrano lecitamente i medesimi sacramenti anche agli altri cristiani ehe non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, i quali non possono accedere ai ministri della propria Comunità e li chiedano spontaneamente, purché manifestino, circa questi sacramenti, la fede cattolica e siano ben disposti.

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