Folia Canonica 4. (2001)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - José T. Martín de Agar: Norme delle conferenze episcopali sul matrimonio misto
CONFERENZE EPISCOPALI SUL MATRIMONIO MISTO 223 IV. Sülle coNDizioNi delc. 1125 Il c. 1125 stabilisée le condizioni che, a parte la giusta causa, si devono osservare prima di concedere la licenza di celebrare il matrimonio misto; a sua volta il c. 1086 § 2 stabilisée ehe non si dispensi dall’impedimento di disparité di culto “se non dopo ehe siano state adempiute le condizioni di cui ai cann. 1125 e 1126”. E il c. 1071 § 2 stabilisée ehe la licenza per assistere al matrimonio di chi ha abbandonato notoriamente la fede sia concessa secondo le norme del 1125, congrua congruis referendo. Insomma, le cautele del c. 1125 si estendono a tutte le fattispecie di matrimonio misto ehe stiamo considerando. Queste condizioni sono tre: a) la dichiarazione della parte cattolica di evitare il peri colo per la sua fede e la promessa sincera di fare il possibile perché i figli siano battezzati nella Chiesa; b) l’informazione di cio alia parte non cattolica e c) l’istruzione aile due parti circa i fini e le propriété essenziali del matrimonio che non devono escludere. Esse sono direttamente in rapporto non con la celebrazione dei matrimonio, ma con la licenza o dispensa che 1’Ordinario dei luogo deve concedere sia per la sua celebrazione sia per la lecita assistenza alia medesima. Attengono quindi all’atto ammini strativo per il quale viene rimosso 1’ostacolo legale alia loro valida o lecita celebrazione. 1. Portata giuridica de Ile condizioni Sulla portata giuridica di queste cautele o condizioni, se cioè esse debbano essere osservate per la validité o solo per la licéité della licenza o (molto più rilevante) della dispensa, la dottrina non era in passato unanime né lo è tuttora, benché i termini della questione siano parecchio mutati.19 Partendo dalla fattispecie direttamente presa in considerazione dal canone 1125, che è quella del matrimonio tra due battezzati, uno dei quali attualmente cattolico ed un altro acattolico appartenente ad una Chiesa o comunité ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica, il c. 1124 proibisce la sua celebrazione senza la previa licenza deli’Ordinario del luogo, il quale, secondo il c. 1125, la puo dare se esiste una giusta e ragionevole causa, ma si aggiunge, “earn ne concedat, nisi impletis condicionibus quae sequuntur”. 1911 Deer, della S. Congr. S. Officii, De cautionibus in mixtis nuptiis praestandis (dei 14. I. 1932, in AAS [1932] 25), stabili va espressamente la nécessité ad valorem déllé cauzioni. Per uno status quaestionis fino alia riforma operata dall’istr. Matrimonii sacramentum, vedi la sent. c. Palazzini, 7. VII. 1971 (SRRD 73 (1971) 642-655). Vedi anche U. Navarrete, Adnotationes ad Instructionem “matrimonii sacramentum”, in Periodica 55 [1966] 755-769; Bucciero, I matrimoni (nt. 8) 55-64; H. Franceschi, Rassegna di giurisprudenza in terna di impedimento di disparità di culto, in Aa.Vv., / matrimoni misti (Studi Giuridici 47), Città del Vaticano 1998, 175-195.