Folia Canonica 4. (2001)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - José T. Martín de Agar: Norme delle conferenze episcopali sul matrimonio misto
220 JOSÉ T. MARTÍN DE AGAR Dal punto di vista tecnico si puo dire, infatti, ehe gli impedimenti di mista religione e di disparité di culto sussistono nella legislazione vigente,12 cos! come sussiste il divieto di assistere aile nozze di chi notoriamente si è allontanato dalla fede. Per tutte queste situazioni, benché diverse, la motivazione è la stessa: il pericolo che oggettivamente rappresentano per la vita cristiana del coniuge cattolico e della prole, nonché per la armonia della vita familiare; è per questo che la Chiesa sconsiglia tali unioni. Anche se non si chiede più ai pastori di dissuadere nel possibile i fedeli di tali unioni, come faceva il vecchio c. 1064, 1°, il Direttorio ecumenico riconosce ehe “il matrimonio tra persone che appartengono alla stessa comunità ecclesiale rimane l’obiettivo da raccoman- dare e da incoraggiare”.13 Sono ragioni ehe toccano il bene supremo della fede e quindi anche il cardine della disciplina ecclesiale cioè la salus animarum, valori in sé e per sé irrinun- ciabili. Ma allô stesso tempo appaiono in scena, öltre alle esigenze dello ius connubii, quelle più recenti del dialogo ecumenico, del rispetto della liberté religiosa di tutti nonché del riconoscimento della bonté intrinseca di ogni vera unione coniugale, anche quando non è sacramento; tutto cio nel contesto della variegata société odierna. Valori anche questi collegati al diritto divino. Inoltre, dietro le novitá della regolamentazione canonica dei matrimoni misti si scorge anche la più adeguata percezione della distinzione tra i valori naturali e quelli soprannaturali, distinzione ehe richiede il pieno rispetto della bonté e delle esigenze di giustizia dei primi, proprio come requisito della loro elevazione al piano soprannaturale a cui essi sono chiamati nel disegno divino della salvezza. Il primato della fede non significa l’annullamento - anzi - delle realté in cui essa va vissuta, né genera poi una sorta di potesté indiretta della Chiesa in ambito temporale (del quale il matrimonio fa parte), e nemmeno una specie di vis attractiva o di aprioristica prevalenza del diritto canonico riguardo alie materie miste, che possa ignorare i diritti o gli interessi di chi non è cattolico. II senso delle cauzioni richieste dal Codice canonico è quello di far comprendere il rapporte che deve esistere tra amore coniugale, rispetto delle coscienze e responsabilité personale riguardo la fede. Come si dice nel documento della Conferenza episcopale francese “1’amore coniugale non puö esplicare la sua virtualité se non nel rispetto delle coscienze”.14 — 12 Pario in termini sostanziali, senza voler discutere la qualifica di proibizione e non più di impedimento dei divieto dei c. 1124; vedi in merito Z. Grocholewski, Matrimoni misti, in Aa. Vv., // Codice dei Vaticano II. Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento (II Codice dei Vaticano II, 7), Bologna 1985, 245-246; J. Bernhard, Les mariages entre chrétiens de confession différente, in L’Année canonique 29 (1987) 367-391 ; BüCCIERO, Imatrimoni (nt. 8), 116-123. Più deciso nella proibizione dei matrimonio misto il c. 813 del CCEO. 13 Direttorio ecumenico, n. 147, in EV/13, 2428. 14 Conferenza episcopale francese, Les mariages mixtes. Cf. canons 1126 et 1127 § 2,