Folia Canonica 4. (2001)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - José T. Martín de Agar: Norme delle conferenze episcopali sul matrimonio misto

Folia Canonica 4 (2001) 217-238. JOSÉ T. MARTIN DE AGAR NORME DELLE CONFERENZE EPISCOPALI SUL MATRIMONIO MISTO I. INTRODUZIONE; II. PrOBLEMATICA DEI MATRIMONI MISTI E LEGISLAZIONE CANONICA; III. LECOMPE- tenze della Conferenza episcopale; IV. Sülle coNDiziONi del c. 1125: 1. Portata giuridica delle condizioni.', 2. Competenza della Conferenza episcopale secondo il c. 1126 riguardo al c. 1125; 3. Modo e forma delle cauzioni; 4. I problemi di fondo', 5. II battesimo e Veducazione cattolica dei figlr, 6. Informazione alia parte non cattolica (modo e forma)', 7. Istruzione dei nubendi', V. Sulla dispensa dalla forma (c. 1127 § 2): /. Norme della Conferenza episcopale e validité della dispensa', 2. Le gravi difficoltà motivanti la dispensa', 3. La forma pubblica di celebrazione; VI. Conclusioni. I. INTRODUZIONE Tra le varie competenze ehe il Codice attribuisce alle Conferenze in campo matrimoniale, ce ne sono alcune ehe si riferiscono ai matrimoni misti, contenute nei cc. 1126 e 1127.' Queste competenze riguardano due materie diverse; le cauzioni ehe (secondo il c. 1125) devono precedere la licenza o la dispensa del divieto di celebrazione e la dispensa dalla forma canonica. Il nostro compito sarà di studiare queste materie, nei loro aspetti sostanziali e formali, cercando di precisare la portata di ciascuna di esse, come previste dal CIC e alla luce di quanto le Conferenze episcopali hanno sinora stabilito. Va fatta subito una prima osservazione: queste competenze, per una serie di richiami tra canoni, attengono (sebbene diversamente) qualsiasi matrimonio ehe in senso molto ampio si pu6 chiamare misto e cioè quello: a) tra una parte attualmente cattolica e un’altra battezzata appartenente ad una confessione non cattolica, ehe è il caso direttamente descritto come matrimo­nio misto dal c. 1124; b) tra una parte attualmente cattolica e un’altra non battezzata, ehe è il caso deU’impedimento di disparité di culto, al quale vengono applicati i cc. 1125, 1126 e 1127 in forza dei cc. 1086 § 2 e 1129; c) tra cattolici quando uno di essi ha notoriamente abbandonato la fede; matrimonio al quale, secondo il c. 1071 § 1, 4°, nessuno deve assistere senza licenza dell’Ordinario dei luogo.* 2 Licenza per la quale lo stesso canone rimanda alie condizioni dei c. 1125 congrua congruis referendo. Questi matrimoni, logica- mente, non hanno a ehe fare con il terna della dispensa dalla forma in quanto la licenza è richiesta proprio in vista della loro celebrazione canonica. lCf. CCEO cc. 815 e 835. 2 Cf. CIC 1917, cc. 1065-1066.

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