Folia Canonica 4. (2001)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Julio Manzanares: La forma canonica nei matrimoni misti: problemi giuridico-pastorali

FORMA CANONICA NEI MATRIMONI MISTI 209 I. PREMESSE 1. Secondo la pedagógia abituale nel dialogo ecumenico, anticiperemo alcu- ne nozioni ehe ci offre il Codice e lo stesso Direttorio Ecumenico. “L’espressione ‘matrimonio misto’ si riferisce a ogni matrimonio fra una parte cattolica e un parte cristiana battezzata, ehe non è in piena comunione con la chiesa cattolica”.9 Talvolta si utilizza la stessa espressione per indicare il matrimonio tra un battezzato e un non battezzato ( cf. c. 1086, § 1). Pero è ovvio ehe le differenze sono importanti: nel primo caso c’è una proibizione, nel secondo un impedimento dirimente; nel primo c’è la necessità di un’autorizzazione ehe solo riguarda la liceità ; nel secondo caso, si tratta di una dispensa la cui omissione riguarderebbe la validità; nel primo caso c’è un sacramento, nel secondo no. D’altronde, corne cristiani possiamo dire tante cose in comune sui matrimo­nio,10 11 invece nel secondo caso sono possibili deliberazioni in comune pero senza l’appoggio della condizione battesimale. 2. Inoltre, questa deliberazione in comune saràparticolarmente ricca nel caso degli ortodossi, la cui fede sacramentale è simile a quella cattolica;11 invece nel caso delle Chiese e Comunità nate dalla Riforma, la loro concezione di matri­monio, esclude la sacramentalità, invece, “secondo la dottrina cattolica il fondamento della sacramentalità dei matrimonio è il battesimo. Perciô ogni matrimonio tra due battezzati è considerato sacramento”.12 “A motivo di questa sacramentalità la Chiesa Cattolica riconosce di avere la competenza per regolare, con propria disciplina, il matrimonio di quanti le appartengono. La normatíva sui matrimoni misti ne è un aspetto”.13 3. Potremo precisare un po’ di più, a quali persone battezzate ci riferiamo? Certamente. Noi ci riferiamo “a una persona sottomessa alla legislazione ecclesiastica (battezzata nella Chiesa Cattolica o ad essa convertita, sempre che non si sia allontanata da essa mediante un atto formale), con una persona inscritta a una chiesa o ehe non ha piena comunione con la Chiesa, anche se validamente battezzata”.14 9 DE, EV 13/ 2424. Cf. CIC, c.l 124. 10 Cf. Testo comune (nt. 8), 153-157. 11 Riguardo a questo merita citare quello che diceva Paolo VI nella lettera al Patriarca Atenagora: “tra la nostra Chiesa e le venerabili Chiese Ortodosse, a causa della nostra partecipazione comune al Mistero di Cristo e alla sua Chiesa, esiste già una comunione quasi totale, anche se non è ancora perfetta” (‘Lettera’ 8. II. 1971, in AAS 63, [1971] 214). XïTesto comune (nt. 8), 158. 13 Ibid. 14 “Sotto questa denominazione si includono sia le Chiese o Comunità Protestanti (Chiese

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