Folia Canonica 4. (2001)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Julio Manzanares: La forma canonica nei matrimoni misti: problemi giuridico-pastorali

210 JULIO MANZANARES 4. Ci préoccupa, in questo momento la celebrazione stessa di taie matrimoni. Una preoccupazione prioritaria, non esclusiva, perché cerchiamo anche il progresso della formazione ecumenica, cioè, il lasciare ben chiaro ehe “l’ecu- menismo non è un esporre la propria fede al rischio della sua attenuazione o addirittura della sua perdita. Esso, anzi, è stimolo a una crescita nella verità, a un ’’credere di più" e a un “essere di più”.* 15 5. Ci préoccupa, nella celebrazione dei matrimonio, cio che riguarda la forma canonica, tra le cui motivazioni si trova non solo l’evitare i matrimoni clande­stini, se non accentuare il carattere ecclesiale dei matrimonio, che non puö sottrarsi alla visibilità della Chiesa; e la stessa concezione sacramentale del matrimonio, protetto da norme giuridiche, nelle quali si deve assicurare la capacità delle parti e la verità dei consenso matrimoniale.16 Ricordiamo inoltre ehe “la forma canonica del matrimonio misto è condi- zione indispensabile per la sua validità. Perè aggiunge il legislatore, con chiara manifestazione dell’umanesimo del diritto: “...quando concorrano cause gravi ehe rendono difficile il compimento di questa condizione, l’Ordinario del luogo puö dispensare anche dalla forma canonica”17; senza dimenticare, inoltre, ehe permane per la validità l’esigenza di qualche forma pubblica di celebrazione.18 La forma canonica suole essere accompagnata dalla forma liturgica, nel cui conteste si situa la canonica, che offre l’ambito adeguato ad un atto sacramen­tale, tutto impregnate di senso religioso. Più avanti ritorneremo su questo punto. della Riforma: Luterani, Calvinisti, Anglicani, le cosiddette Chiese libere: valdese, metodista, battista, congregazionaliste, quacquere, etc.; sette protestanti)”; cf. Navarro Valis, Comentario aie. 1124 (nt. 3), 1506. 15 Segretariato CEI PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO. La formazione ecumenica, in II Regno-Documenti 35 (1990) 200; Id., Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana, vol. IV, Bologna 1991,2230-2231. 16 Cf. F. Aznar, El nuevo Derecho Matrimonial Canonico, Salamanca 1985, 391. 17 Cf. CIC, can. 1127, § 2. Tra le cause per la dispensa, la Conferenza Episcopale Spagnola considera le seguenti: ”a) La oposición irréductible de la parte no catolica. b) El que un nûmero considerable de familiares de los contrayentes rehuya la forma canonica, c) La pérdida de amistades muy arraigadas. d) El grave quebranto econômico. e) Un grave conflicto de conciencia de los contrayentes, insoluble por otro medio, f) Si una ley civil extranjera obligase a uno, al menos, de los contrayentes a una forma distinta de la canónica" (Confe- RENCIA EPISCOPAL ESPANOLA, Decreto General del 26. XI. 1983, in Boletin de la Conferenda Episcopal Espahola 1 [1984] 119). 18 Cf. C.1127, § 2. La Conferenza Episcopale dei territorio stabilirà norme perché, una volta concessa la dispensa dalla forma canonica, la celebrazione avvenga con unità di criterio. (c.1127, §2).

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