Folia Canonica 4. (2001)
STUDIES - Péter Szabó: Osservazioni intorno allo stato giuridico della Chiesa greco-cattolica d'Ungheria - Figura codiciale e particolarita locali
FIGURA CODICIALE E PARTICOLARITÀ LOCALI 115 del dopo Concilio si è adoperato perché la detta proclamazione venga tradotta in istituzioni giuridiche, elaborando sul livello codiciale un sistema sofisticato dei vari statuti di Ecclesiae sui iuris. Ci sono perö dei casi dove si verifícano di rapporti giuridici di particolare stabilité oppure di sostanziali insufficienze costituzionali ehe non sono stati (e neppure si potevano) rettificate sul livello della produzione delle norme comuni. Di conseguenza in tali casi 1’obiettivo dei Concilio non puö venir realizzato tramite sole dichiarazioni. Senza condizioni giuridicamente valutabili (vale a dire, senza una minimale capacité d’iniziativa nell’attualizzare l’autogoverno), il riconoscimento verbale dello stato sui iuris non avré più valore di una pura dichiarazione nominalistica.67 Si noti inoltre che, almeno in un conteste di una visione più articolata della natura ddV Ecclesia sui iuris, la seconda parte della denominazione (relaté giuridica, definita in ultima analisi dalla flessibilità virtualmente illimitata del pensiero del canonista) non deve ignorare la prima. Nella concezione orientale Y ecclesialitas di una comunité sui iuris sembra avere un significato anche teologico. L’espressione Ecclesia viene attribuita aile comunité sui iuris, perché anch’esse rispecchiano la Chiesa di Cristo, in quanto contengono tutti i requisiti indispensabili.68 Di conseguenza, in quanto la rappresentazione sacramentale di Cristo e l’unité di governo sono elementi imprescindibili perché si possa pariare di una comunité nel senso di Chiesa, anche la vera ecclesialité delle comunité orientali richiede che esse siano radunate intorno ad un gerarca proprio, prefe- ribilmente segnato dal carattere episopale. Questa “emancipazione” della dimensione teologica del fenomeno in questione (si tratta di nuovo non solo di enti sui iuris, i quali, come fenomeni nettamente giuridici, a loro volta possono essere molto vari, ma anche di Ecclesiae), è un aspetto ehe meriterebbe ulteriori riflessioni. 3) La Chiesa greco-cattolica in Ungheria, avendo delle Chiese particolari proprie ed un vescovo eparchiale, ha una struttura relativamente sviluppata ehe la rende capace di erneuere atti governativi di livello sui iuris. Tuttavia l’analisi comparativa della composizione giuridica di questa Chiesa con la figura codi- ciale delle ceterae Ecclesiae sui iuris dimostra che la Chiesa ungherese tuttora ha dei rapporti giurisdizionali con una parte della Chiesa latina che -partendo dal significato dei concetti di Chiesa “sui iuris” contra “suffraganeo” ricavabile 67 In alcune delle Chiese orientali cattoliche saranno ragioni ecumeniche ehe sconsigliano la pianificazione delle loro strutture. Ci sono pero anche dei casi, come dimostra ad esempio la situazione della Chiesa ungherese, dove non ci sono tale difficolta ed inoltre la rettifica- zione delle anomalie costituzionali potrebbero essere rimediate con degli interventi molto semplici. 68 Szabó, Opinioni (nt. 42); 235-247; Id., A «sajátjogú egyházak» ekkleziológiai értéke a decr. «Orientalium Ecclesiarum» és a Keleti Kódex (CCEO) tükrében, in Studia Wespri- miensia 1 (1999) 2, 93-107.