Folia Canonica 4. (2001)
STUDIES - Péter Szabó: Osservazioni intorno allo stato giuridico della Chiesa greco-cattolica d'Ungheria - Figura codiciale e particolarita locali
116 PÉTER SZABÓ dalla dottrina- non possono essere accordati con l’idea de\V Ecclesia prevista nel OE 3 e codificata dai CCEO cc. 174-176. Mentre non è facile a determinare con precisione lo stato giuridico della Chiesa ungherese durante il periodo di 1991-1993,69 il testo limpido del Hungaromm gens promulgato alla fine del 1993 non lascia alcun dubbio sulla soggezine suffraganea (ri-effettuata?) di questa Chiesa orientale alla riorganiz- zata provincia ecclesiastica di Esztergom-Budapest. La stessa conclusione proviene dall’analisi dei rapporti con la Primazia di Esztergom. Malgrado il fatto che nella letteratura non si trovi un’affermazione dei genere che riguardo all’incompatibilità dello stato sui iuris e quello suffra- ganeo -un dato dovuto senz’altro al fatto che la figura primaziale è atipica ed eccezionale, priva di proprietà ben definite sul livello dello ius universale- almeno nel caso concreto di Esztergom la detta incompatibilità eppure si réggé. Infatti, dato che la potestà primaziale di questo Prelato è di simile natura a quella metropolitana (potestas ordinaria, nel caso concreto annessa ad una Sede episcopale latina), le ragioni che escludono lo stato suffraganeo di un capo-Chie- sa sui iuris altrettanto escludono la sua soggezione ad una tale giurisdizione di terzo grado. E da notare perö che questi problemi relativi alio stato sui iuris attuale della Chiesa greco-cattolica d’Ungheria potrebbero essere facilmente risolti. La subordinazione alla potestà ordinaria di una Chiesa “estranea” (e cioè ad un’altra Chiesa sui iuris): situazuine diametralmente opposta alio stato sui iuris, come abbiamo visto sopra, potrebbe essere liquidata anche con una semplice dichia- razione rilasciata dalla Sede Apostolica. Una tale dichiarazine proclamerebbe che la relazione tra l’arcidiocesi di Esztergom-Budapest e l’eparchia di Haj- dúdorog in seguito va intesa nel senso di una delegazione papale prevista dal CCEO c. 175, per quanto riguarda sia lo ius metropoliticum sia le prerogative primaziali. 69 Come dicevamo, l’effetto abrogatorio sia del CCEO c. 6 1° sia della clausola finale della cost. Sacri canones sembrano provare la cessazione della soggezione sugffraganea stabilita all’erezione dell’eparchia di Hajdúdorog. In questa ipotesi perö ci troviamo di fronte alla questione imbarazzante, come mai la cost. Hungarorum gens non prende in considera- zione della figura canonica stabilita dal CCEO c. 175?