Folia Canonica 4. (2001)

STUDIES - Péter Szabó: Osservazioni intorno allo stato giuridico della Chiesa greco-cattolica d'Ungheria - Figura codiciale e particolarita locali

114 PÉTER SZABÓ un’altra Chiesa sui iuris dal punto di vista della Chiesa di Hajdúdorog, non sono compatibili con la soggezione immediata richiesta dal can. 175 come elemento essenziale dello stato sui iuris. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 1) Dobbiamo mettere in rilievo ehe certamente non è la presenza di un gerarca “estraneo” (vale a dire di appartenenza ad un’altra comunitr cattolica) come tale ehe è inconciliabile con lo stato sui iuris. Neppure l’esercizio del potere governativo da parte sua sopra la Chiesa interessata. Quello ehe è determinativo non è 1’appartenenza personale di un dato prelato, bensî il titolo in base al quale egli esercita il suo potere. Di conseguenza “Festraneità” di una data persona, anzi pure di un ufficio, è riconciliabile con lo stato in questione, a condizione ehe il titolare del potere non lo eserciti a nome proprio, bensî come delegato del Romano Pontefice. 2) Le cautele dimostrate in questo lavoro riguardo all’affermare incondizio- nale dello stato di Ecclesia sui iuris non vogliono mirare per nulla a degradare alcuna comunità di costituzione imperfetta. Ma, al contrario, secondo noi, solo le riserve espresse nei loro confronti possono effettuare le ulteriori rettificazioni costituzionali. Allora, paradossalmente, è proprio il riconoscimento giuridica- mente incondizionato dello stato sui iuris che puö risultare svantaggioso per le comunità interessate, poiché svia l’attenzione daU’inevitabilità della rettifica- zione dei vizi costituzionali ehe in qualche caso le paralizzano addirittura. Infatti, proprio il mettere in rilievo delle imperfezioni strutturali come limiti che ancora impediscono il riconoscimento dello stato sui iuris puö presentarsi come la migliore garanzia e il catalizzatore del loro sviluppo istituzionale. In assenza delle condizioni stabilite dal Codex, l’attribuzione dello stato sui iuris sembra essere incerto, soprattutto perché senza di esse il significato del concetto irragionevolmente si al larga. In quanto lo stato viene attribuito anche in quei casi dove mancano almeno le condizioni minimalissime, chiaramente si créa il rischio del nominalismo giuridico. Secondo questa logica infatti, il riconosci­mento in ultima analisi non si basa su una struttura giuridica che garantisce una certa capacité di governarsi autonomamente, bensî semplicemente sui “sentire di essere costretto a dichiarare la parità” per evitare l’impressione che il sistema del CCEO mantiene la disparité tra le Chiese. Orbene, sembra ehe non è il sistema presente a determinare tale effetto, bensî piuttosto il ritardo dell’inte- grazione costituzionale a norma del c. 174. All’uguaglianza delle Ecclesiae particulares a livello teorico, poiché è stata proclamata da un Concilio ecume- nico, nuove dichiarazioni non possono aggiungere nulla in merito. Perö tale affermazione non ha avuto immediati effetti giuridici. L’ordinamento giuridico

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