Folia Canonica 4. (2001)

STUDIES - Péter Szabó: Osservazioni intorno allo stato giuridico della Chiesa greco-cattolica d'Ungheria - Figura codiciale e particolarita locali

106 PÉTER SZABÓ 3. Soggezione immediata alla Sede Apostolica Secondo il CCEO c. 175, anche i gerarchi, che stanno a capo delle cosidette ceterae Ecclesiae sui iuris, sono sottomessi ad un controllo di tipo metropolitano37 (pertinenza ehe più delle volte viene esercitata da prelati latini). Questa configurazione pero non dev’essere confusa con l’ammissibilità teorica del Vincorporazione completa delle “altre Chiese sui iuris” in metropolie “estranee”, ehe si dà nel caso della soggezione suffraganea ad una provincia di un’altra Chiesa sui iuris. Nella luce di questa distinzione basiliare giustificata da molteplici argomenti di cui parleremo ancora più avanti, suscita qualche perplessità il fatto che due Chiese cattoliche orientali (nella letteratura ormai ritenute senz’altro sui iuris38), nelle pubblicazioni ufficiali della Sede Apostolica sono indicate come eparchie suffraganee, facenti quindi parte ordinaria di province latine.39 Come risulta dalla formulazione del c. 175 («Hae Ecclesiae immediate a Sede Apostolica dependent»), la soggezione diretta dev’essere una caratteristica immancabile anche dei capi di queste Chiese sui iuris. La relazione immediata qui riferita, propria quindi di tutti i capi di Chiesa sui iuris, indipendentemente dal grado della comunità a cui presiedono, a nostro parere, esclude ogni possibilità che a questo punto venga inseri ta tra la suprema autorité e una Chiesa sui iuris qualsiasi unità gerarchica “estranea” ehe esercita il suo potere di governo a titolo proprio (vale a dire a nome di un’altra Chiesa sui iuris). Di conseguenza, nel caso di una Chiesa particolare ehe fosse parte ordinaria di una metropolia di un’altra Chiesa sui iuris, avremmo un’anomalia che non sempli­cemente devierebbe dalla figura giuridica prospettata dal CCEO, ma, dal nostro punto di vista, sarebbe diametralmente opposta ad essa. Infatti, come risulta evidente dalla ferma tradizione dell’uso del linguaggio giuridico, lo stato sui iuris e quello suffraganeo si escludono reciprocamente!40 E vero che nel passato l’affermabilità dello stato di ritus sui iuris di alcune comunità orientali non veniva impedita, tra l’altro, neanche dal fatto che erano sottomesse a Metropoliti latini. Tuttavia, alia luce del Concilio Vaticano II 1’indipendenza gerarchica è un’indiscutibile conditio sine qua non dell’ugua­esercitate da un soggetto diverso dal “controllato”. 37 Can. 175 - Hae Ecclesiae immediatamente a Sede Apostolica dependent; iura et obligationes vero, de quibus in can. 159, nn. 3-8, Hierarcha a Sede Apostolica delegatus exercet. 38 Cf.: Ia nota 3 di questo lavoro. Per le riserve precedenti, espresse nei riguardi dello stato Ecclesia sui iuris dell’eparchiadi Krizevci (le quali perö non partono dallo stato suffraganeo), vedasi: Zuzek, Presentazione (nt. 3), 600-602. 39 Cf. nt. 48. 40“Dioeceses varies sunt... suffreganeae vel sui iuris, prout pertinet ad aliquem provin­ciam ecclesiasticam vel directe dependent a Sede Apostolica”: P. Tocanel, Dioecesis, in Dictionarium morale (nt. 13), vol. II, 97. Per il confronto dello stato suffraganeo e quello sui iuris, vedasi ancora: P. ClPROTTi, Lezioni di diritto canonico. Parte generale, Padova 1943, 283 L. Chiappetta, Prontuario di diritto canonico e concordatario, Roma 1994, 1011.

Next

/
Thumbnails
Contents