Folia Canonica 4. (2001)

STUDIES - Péter Szabó: Osservazioni intorno allo stato giuridico della Chiesa greco-cattolica d'Ungheria - Figura codiciale e particolarita locali

FIGURA CODICIALE E PARTICOLARITA LOCALI 107 glianza di tutte le Ecclesiae particulares, cioè sui iuris. Prendendo in conside- razione che, in confronto dei ritus sui iuris41, lo stato di Ecclesia sui iuris ha ormai dei limiti minimi espressamente stabiliti dal diritto comune (ce. 27 e 174-176), fra i cui elementi uno è proprio la diretta sottomissione alia Sede Apostolica, a nostro parere detto stato giuridico oggi difficilmente puö venir accordato con quello suffraganeo. L’intento di un nuovo regolamento - più conforme alie acquisizioni sulla parità tra i vari riti cattolici -vienegiàtestimoniato dall’0£. Öltre all’affermare il loro carattere veramente ecclesiale,41 42 proprio la correlazione diretta con il Sommo Pontrfice è una delle loro propriété più peculiari ricavabili dai docu­menti conciliari. Come abbiamo visto, l’uguaglianza fra le Ecclesiae particula­res seu ritus è stata affermata dal Concilio. Come conseguenza di questo fatto è stato stabilito ehe queste Chiese particolari sono affidate alio stesso modo al governo dei Sommo Pontefice. Sebbene - come risulta da uno schema primitivo deH’0£ - questo brano conciliare voleva dichiarare soprattutto lo stato sopra- rituale dei Pontefice,43 vale a dire ehe egli non favorisée il proprio rito a scapito di altri; tuttavia, proprio perché il motivo ne è il fondamento oggettivo dell’ugua- glianza tra le Chiese, non si vede immotivata la deduzione di un’altra conclu­sione formulata dalla stessa dichiarazione conciliare. Tenendo presente questo, dal brano conciliare consegue non solamente la sottomissione al Sommo Pon­tefice e 1’eliminazione definitiva della dottrina della praestantia ritus, ma anche che la sopraritualità della sua persona richiede addirittura la correlazione simmetrica con tutti i capi di Chiese orientali. Questa pero giuridicamente si esprime solo nella soggezione immediata alla Sede Apostolica di tutti i capi di Chiesa sui iuris. Cosi non è per caso ehe - anticipando la palese formulazione dei c. CCEO 175 - già nel corso dell’interpretazione dei decreto conciliare, è stato sottolineato come elemento fondamentale della distinguibilità delle Chiese particolari, il fatto che esse gerarchicamente sono indipendenti dalle altre Chiese simili.44 Se si vuole prestare un contenuto giuridico alia dichiarazione di OE 41 Come risulta dall’analisi delle condizioni giuridiche dello stato ritus sui iuris, previste nella legislazione precedente, praticamente neanche una di esse (!) formává una condizione immancabile dal punto di vista dell’affermabilità dello stato in questione: cf. W. Bassett, The Determination of Rite (Analecta Gregoriana 157),Rome 1967,244—249. Di conseguezza, nel caso di una comunità di livello strutturalmente menő perfetto, fu piuttosto la convinzione comune, formata pian piano dall’influsso comune degli elementi in sé, quindi del tutto accidentali, che incise sull’affermabiiitá dello stato ritus sui iuris. Si trattava di una convizione che - in mancanza delle chiare condizioni sine qua non — si era formata dopo esser arrivata ad un “punto critico”, dal punto di vista giuridico più dettagliatamente non definibile. Cf. PAL c. 303 § 1 1° (nt. 5), in confronto al CCEO c. 27. 42 Cf. P. Szabó, Opinioni sulla natura delle Chiese «sui iuris» nella canonistica odierna”, in Folia theologica 7 (1996) 235-247. 43 Cf. ZuËEK, Incidenza (nt. 3), 698-700. 44 C. PUJOL, Decretum concilii Vaticani II “Orientalium Ecclesiarium Textus et Com­mentarium, Romae 1970, 29-30; “Per riti secondari si intendono in senso canonico queste stesse comunità ecclesiastiche (le Chiese orientali cattoliche) come sui iuris, cioè gerarchi-

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