Folia Canonica 4. (2001)

STUDIES - Péter Szabó: Osservazioni intorno allo stato giuridico della Chiesa greco-cattolica d'Ungheria - Figura codiciale e particolarita locali

FIGURA CODICIALE E PARTICOLARITÀ LOCALI 103 Giova ancora notare che, se vi fossero dubbi sullo stato sui iuris attuale di una comunità, tramite la concessione del consenso menzionato, si avrebbe un atto ehe evidentemente equivarrebbe al riconoscimento tacito, previsto dal c. 27. Quindi, le comunità ehe si considerano Chiesa sui iuris hanno mezzi diretti per assicurarsi cio. Quando le anomalie costituzionali di una Chiesa orientale sono facilmente eliminabili (ad esempio tramite un semplice atto dichiarativo da partre della suprema autorità, come vedremo concretamente in seguito), pensiamo che sarebbe perlomeno molto opportuno fare, parallelmente alla richiesta del consenso per gli atti superiori, anche le proposte necessarie per rettificare le deviazioni strutturali. Come abbiamo detto, fare la proposta spetta alle siesse comunità interessate. 2.3 II soggettó attivo deipotere superiore di governo e l’estensione della sua competenza (c. 176) J. Il soggetto attivo. Il diritto pontificio prospettato dal CCEO c. 174 mira a definire la struttura giuridica essenziale di queste comunità, modificandone in modo adatto la stessa costituzione gerarchica, dove ciö è necessario a causa di eventuali anomalie fisionomiche. Il c. 176 invece si riferisce alla formazione del diritto particolare sui iuris di grado menő elevato.28 Qui si tratta infatti di un diritto interno, rilasciato da\Y autorità superiore delle stesse Chiese, ehe riguar- da la loro attività, pero non puö per nulla intaccare la loro struttura costituzionale di livello sui iuris. Infatti, la determinazione di quest’ultima è, in qualsiasi Chiesa rituale, di competenza esclusiva deU’autorità suprema. Riguardo aile attività previste dal c. 176 due fattori di fondamentale importanza sono da tener conto: la stabilità particolare di queste norme o atti amministrativi di livello sui iuris da una parte, e, per effetto del sottosviluppo strutturale dall’altra, l’impossibilità di rilasciarli tramite un’attività sinodale. Questi fattori fanno si che l’intervento della Sede Apostolica in questo caso è essenziale (cf. «consensus») come negli statuti delle Chiese sui iuris più elevate.29 Come è stato rilevato, bisogna distinguere il diritto particolare rilasciato dal gerarca nell’ambito proprio della sua competenza (cioè a livello eparchiale), e il diritto particolare più stabile a livello di Chiesa sui iuris, sempre da lui rilasciato. Nel caso di quest’ultimo - al contrario del diritto eparchiale, compe­tenza integra dell’Eparca - ci vuole sempre il consenso della Sede Apostolica 28 CCEO c. 176 — 5! ius commune aliquid remittit ad ius particulare aut ad superiorem auctoritatem administrativam Ecclesiae sui iuris, auctoritas competens in his Ecclesiis est Hierarcha, qui ei ad normam iuris praeest, de consensu Sedis Apostolicae, nisi aliud expresse statuitur. 29 Per le difficoltà nel determinare il preciso contenuto giuridico dei ruolo della Sede Apostolica nell’attività legislativa dei “Consiglio dei Gerarchi” vedasi: P. Szab 6, Az Apostoli Szentszék közreműködésének értelmezése a hierarchák tanácsának felsőbb kormányzati hatalma vonatkozásában (CCEO 167. kán. 2. §), in Athanasiana 4 (1997) 113-123.

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