Folia Canonica 4. (2001)
STUDIES - Péter Szabó: Osservazioni intorno allo stato giuridico della Chiesa greco-cattolica d'Ungheria - Figura codiciale e particolarita locali
104 PÉTER SZABÓ anche per le eventuali modifiche, e per di più, le leggi particolari di quest’ultimo tipo, saranno automaticamente obbligatorie relativamente anche aile altre Chie- se particolari, le quali verranno in futuro dismembrate da una Chiesa sui iuris attualmente consistente in una sola eparchia o esarcato.30 Bisogna rilevare ehe il detto consenso, sebbene sia elemento essenziale che tocca la validità degli atti in questione (CCEO c. 934 § 2 1°), non cambia il soggetto attivo dell’atto in questione. Esso rimane il présidente prelato, nella sua competenza sempre ordinaria ed a nome proprio (ovvero vicaria, nel caso dell’Esarca apostolico).31 L’organo competente ehe accorda il consensus è la Congregazione per le Chiese Orientali, la cui competenza, tra l’altro, si estende anche sugli affari che sono da deferire alla Sede Apostolica da parte delle Chiese orientali.32 Uno schema di diritto particolare sui iuris, per ottenere l’approvazione, dev’essere corretto sia dal punto di vista del contenuto che da quello formale. Per quanto riguarda il giudizio del contenuto, il cui obiettivo è tra 1’altro assicurare 1’accordo dei progetti di norme con la traditio propria della Chiesa in questione,33 esso è di competenza della Congregazione suddetta. Prima ehe sia concesso il consenso pero bisogna ehe il piano di legge sia revisionato anche dal punto di vista formale; percio va mandato al Consiglio per 1’Interpretazione dei Testi Legislativi. Qui viene controllato l’accordo della data norma legale con il diritto so Nuntia 22 (1986) 123. Cos! le leggi sui iuris almeno virtualmente, anche in questo caso riguardano l’integrità del potere del Vescovo eparchiale, perciö dovrebbero costruirsi con- formemente alie regole della sinodalità (la cui legittimità in ultima analisi è garantita dalla suprema autorità). Dato che in conseguenza del sottosviluppo strutturale è escluso che sia realizzabile uno svolgimento dei genere, occorre in questo caso la collaborazione più intensiva della Sede Apostolica: cf. M. Brogi, Strutture delle Chiese orientali sui iuris secondo il C.C.E.O., in Apollinaris 65 (1992) 310. 31II consensus rappresenta un concorso sostanziale dell’autorità superiore; tuttavia il Codice non dà nessun motivo per considerarlo come atto ehe modifichi la natura degli atti emanati. Ecco, qui si vede l’importanza della netta distinzione tra i soggetti attivi dei cc. 174—176. Al contrario delle funzioni riferite nel CCEO c. 175, la competenza superiore dei capo-gerarca non viene qualificata come compppetenza di carattere delegato, e perciö neppure noi siamo autorizzati a farlo (e tanto meno a identificare il soggetto attivo dei cc. 174 e 176, ritenendo ehe pure l’attività nel campo di quest’ultimo canone fosse indicata come pertinenza diretta dei Romano Pontefice). II carattere stabile, a nostro parere, va inteso strettamente in connessione con la già riferita impossibilità di agire in via sinodale, e cioè ehe come per l’emanazione degli anzidetti atti cost pure per la loro eventuale modificazione è indispensabile l’intervento (quasi “suppletivo”) della Sede Apsotolica. Tuttavia gli atti emanati in base al c. 176 non sono per loro natura propria più stabili del diritto particolare delle Chiese sui iuris di altro grado. (M. Brogi sembra invece ritenere ehe anche in questo caso si traitasse di leggi di natura pontificia; cf. “... quando il diritto comune rinvia alio «ius particulare» egli [vale a dire, il gerarca riferitio nel c. 176] deve applicare il diritto pontificio...”, in Brogi, Strutture [nt. 30], 310.) 32IOANNES PAULUS II, const, ap. Pastor Bonus, 28. VI. 1988, in AAS 80 (1988) 841-912; art. 58 § 1, 875. 33 Cf. OE 1 e 5; CCEO c. 40.