Folia Canonica 3. (2000)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Géza Kuminetz: Alcune osservazioni sui titoli di competenza nelle cause di nullita matrimoniale con particolare riferimento ai punti 3-4. del canone 1673

TITOLI DI COMPETENZA NELLE CAUSE DI NULLITÀ 271 È una novità ehe il codice non determina più il domicilio o quasi-domicilio legale o necessario dei coniugi. Anzi, come leggiamo nel canone 104, dopo la separazione legittima o per altra giusta causa, ognuno dei coniugi, ed indipen- dentemente l’uno dall’altro, puo avere uno o più domicili o quasi-domicili, corne le persone non sposate. Su questo argomento ritorneremo più avanti. Tuttavia il Codice non ha abolito totalmente il domicilio o quasi-domicilio legale. Lo impone per i minorenni e per coloro che sono sotto tutela o curatela. I minorenni e coloro che sono sotto tutela o curatela, non hanno la possibilità di avere un vero domicilio proprio, eccetto il caso in cui i minorenni siano emancipati a norma del diritto civile. Il loro domicilio quindi coincide con il domicilio della persona alla cui potestà sono soggetti, o con quello del tutore o del curatore. Tuttavia i minorenni possono avere un quasi-domicilio proprio. Se ogni luogo avesse un tribunale, ognuno di essi sarebbe competente per giudicare la causa. 3. Titolo: II luogo dei domicilio della parte attrice Dopo la lettura di questo punto dei canone 1673, si puö facilmente osservare ehe la formulazione non è esatta. Esso ammette interpretazioni contrapposte e non tutte infondate, come serivé Ochoa. Proprio per questo motivo ha dovuto intervenire tante volte la Commissione Interprete e la Segnatura Apostolica. Ancora un’altra osservazione: Questo punto contiene un’eccezione al principio actor sequitur forum rei seu partis conventae. È un antichissimo principio generale usato non soltanto nelFordinamento canonico. Perché questo principio favorisée la parte convenuta? Su che cosa si basa? Si basa sulla presunzione di diritto cioè la parte convenuta è in bona fide fïno a prova contraria, e non è la parte convenuta ehe inizia il processo, quindi si presume che essa non voglia litigare davanti al giudice. D’altra parte, dopo la citazione deve difendersi e questa difesa si puö realizzare più facilmente nel luogo dove abita il convenuto. Se le cose stanno cosi, possiamo chiederci: perché il legislatore abbia dato luogo al foro della parte attrice? È la Commissione per la riforma dei Codice ehe ci dà la risposta. Questa Commissione riteneva che la situazione in materia fosse assai cambiata. I motivi erano i seguenti. Il primo motivo è la mobilità umana: le persone infatti si spostano facilmente da un luogo all’altro, grazié ai mezzi di trasporto. Il secondo motivo: molto spesso la parte convenuta, specialmente nelle cause di nullité matrimoniale, non è per niente interessata a risolvere il problema dal punto di vista della propria coscienza, anzi tante volte si tratta di persona indifferente, non praticante, addirittura atea, ehe con questo atteggia- mento ostacola e rende più difficile all’altra parte la soluzione umana. Per questo motivo, il legislatore ha deciso di ammettere corne titolo di competenza, il foro dell’attore, ehe lascia una porta aperta agli interessi religiosi dell’attore. Ma per diventare competente con questo titolo, sono necessarie due condizioni. Si tratta

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