Folia Canonica 3. (2000)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Géza Kuminetz: Alcune osservazioni sui titoli di competenza nelle cause di nullita matrimoniale con particolare riferimento ai punti 3-4. del canone 1673

272 GÉZA KUMINETZ soltanto dei domicilio della parte attrice, quindi sono stati esclusi i quasi-domi- cili dello stesso attore, mentre il domicilio dell’attore puö essere un domicilio legale, come abbiamo detto sopra. Adesso parliamo delle condizioni richieste dal diritto, cioè di quelle es- senziali, che toccano la validité del titolo, secondo la particella dummodo. Queste condizioni toccano soltanto la validité del titolo di competenza, perö non sono necessarie per la validité del processo. Siccome si tratta di competenza relativa, se le parti non eccepiscono la incompetenza dei giudice prima della contestazione della lite, oppure il giudice non la riconosce, o non dichiara la propria incompetenza, la incompetenza viene sanata dallo stesso diritto. Le condizioni richieste sono le seguenti: 1. Le due parti devono trovarsi dentro il territorio della stessa Conferenza episcopale 2. è necessario il consenso dei Vicario giudiziale della parte convenuta. 1. Che cosa significa questo “dentro il territorio della stessa conferenza episcopale”? II Codice usa il termine “degat”. Questo termine puö far sorgere qualche equivoco perché indica soltanto una permanenza di fatto. Ma leggendo attentamente questo punto dei canone 1673, vedendone il conteste, possiamo concludere, che questo degat significa un vero domicilio di ambedue le parti, appartenenti alia stessa Conferenza episcopale. Poi dobbiamo osservare che questi domicili devono trovarsi in diocesi diverse, altrimenti non si tratterebbe di questo titolo di competenza perché, se i domicili dell’attore e dei convenuto, sebbene distinti, si trovassero nella stessa diocesi e nel territorio dello stesso tribunale interdiocesano, si tratterebbe in realtá di foro dei domicilio dei convenuto. 2. II canone richiede il consenso dei vicario giudiziale della parte convenuta. Che cosa è il consenso? Una decisione maturata su qualche argomento, come dice nel suo articolo F. Daneels: “consensum dare aliquid plus exigit quam tantum dicere amen.”14 J. Ochoa descrive cosi il consenso: “II consenso suppone Fincontro dell’intelletto e della volonté su una proposta o domanda altrui, che viene accettata, approvata e, in qualche modo, fatta propria da chi consente, tenendo conto non solo della sostanza della cosa ma anche delle circostanze d’utilité, nécessité, opportunité ecc.”15 Nel nostro caso quindi il vicario giudiz­iale deve essere prudente e cauto, deve raccogliere tutte le informazioni neces­sarie prima di dare il suo consenso. E se non avesse la certezza morale nel dare il consenso, potrebbe o dovrebbe negarlo. Ma chi e il vicario giudiziale? II vicario giudiziale è la persona ehe praticamente dirige nel nome dei vescovo il tribunale diocesano. II suo ufficio e l’autorité competente nell’amministrazione 14 F. DANEELS, Brevis introductio ad declarationem S. Signaturae Apostolicae Tribunalis de foro plerarumque probationum, in Justus Iudex. Studi in onore di P. Weseman, Essen 1991,405. 15 Ochoa, I titoli (nt. 1), 161.

Next

/
Thumbnails
Contents