Folia Canonica 3. (2000)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Ján Duda: La formazione, nomina e rimozione dei giudici ecclesiastici
GIUDICI ECCLESIASTICI 255 la rimozione e la privazione.* 58 In questa sede ci intéressa sopratutto la rimozione dell’ufficio ecclesiastico. 2. La rimozione dell’ufficio ecclesiastico 18. La rimozione si puö definire come una particolare forma di perdità dell’ufficio ecclesiastico, imposta dall’autorità competente. Il titolare perde l’ufficio ecclesiastico senza ottenere un altro ufficio.59 19. Due sono i modi di rimozione, cioè per decreto dell’autorità competente e per il diritto stesso (can. 192). Per quanto riguarda la rimozione per il decreto dell’autorité competente, il can. 193 prende in considerazione tre ipotesi: 1. Rimozione deU’ufficio conferito a tempo indeterminato: in questo caso il titolare non puô essere rimosso, se non per cause gravi e osservando il modo di procedere definito dal diritto. La gravité della causa deve essere giudicata dali’autorité ehe prende la decisione di rimuovere e potrebbe essere quella ehe riguarda l’ina- dempienza degli obblighi più importanti delPufficio. Se si traita di un ufficio con piena cura delle anime (per esempio quello del parroco), le cause si riferiscono al carattere pastorale (il servizio pastorale diventa dannoso per una comunité dei fedeli o almeno inefficace). In quanto la procedura da seguire, l’autorité deve osservare le norme canoniche stabilite dal diritto comune, dal diritto particolare o dagli statuti. Si deve racogliere le prove necessarie e informare l’interessato affinchè possa esporre le proprie ragioni.60 2. Rimozione se viene imposto per sentenza o decreto, come pena di un reato - cf. Chiappetta, Il codice (nt. 16), 249. Un’altra defïnizione: ‘Translatio est alicuius clerici ab uno officio ad aliud auctoritate Superioris ob causam iustam facta translocatio. Complectitur amissionem officii a quo et concessionem alterius officii ad quod fit translatio”; Sipos, Enchiridion (nt. 16), 166. 58 Gli effetti della rimozione e privazione sono identici, cioè la revoca dell’ufficio, ma la privazione ha sempre carattere penale ed è la sanzione contro un reato o delitto. 59 Mi sembra ehe questa defïnizione, in qualche caso, non è valida. Per esempio Zenon Grocholewski pariando dei obblighi derivanti dali’avvenuta rimozione del parroco, sottolinea che per i vescovo deriva 1’obbligo di provvedere al parroco rimosso con 1’assegnazione di un altro ufficio, se ne è capace, oppure con una pensione se ne sia il caso e le circostanze lo parmettano (can. 1746). L’assegnazione di un altro ufficio è condizionata aile capacité del parroco rimosso. Chi provoca i danni o è inefficace nella pastorale parrochiale puö spesso utilmente svolgere altri uffici (ad es. come cappellano, archivista, bibliotecario); chi è inefficace in una grande o difficile parrochia puö essere efficace in una comunité più piccola oppure in altro genere di attivité della Chiesa... Infatti, la diocesi ha 1’obbligo di assicurare ad ogni sacerdote incardinato una «honesta sustentatio» (cf. cann. 269 n. 1; 384; 222 - § 1; 1254 - § 2). Se nelTinfliggere pene ad un chierico si deve sempre provvedere ehe non gli manchi il necessario per un onesto sostentamento, a meno ehe si tratti della dimissione dallo stato clericale (can 1350 - § 1), tanto più esiste detto obbligo di provvedere alie cessité del sacerdote rimosso che, per tale o altro motivo non puö assumere alcun officio nella diocesi. Si tratta di un obbligo morale öltre che giuridico” 60 García Martín, Le norme generali (nt. 4), 630-631.