Folia Canonica 3. (2000)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Ján Duda: La formazione, nomina e rimozione dei giudici ecclesiastici

256 JÁN DUDA dell’ufficio conferito a tempo determinato: a) prima dello scadere di questo tempo: in questo caso vale lo stesso che ho detto sopra (causa grave e procedura stabilita; religioso puö essere rimosso per ragioni stabilite dal diritto proprio - can. 624 - § 3); b) allo scadere del tempo prestabilito: in questo caso il titolare perde l’ufficio soltanto dal momento in cui è intimata la perdita dell’ufficio per iscritto dalla autorité competente (can. 186). Si deve sottolineare che si tratta della rimozione automatica, la quale ad validitatem deve essere intimata per iscritto daU’autorità competente. 3. Rimozione dell’ufficio conferito a prudente discrezionalità dell’autorità competente (in latino: ad prudentem discretionem auctoritatis competentis)', in questo caso per la rimozione basta una giusta causa (non grave) e non c’è bisogno di una procedura da seguire; in altre parole, in questo caso la rimozione dipende dalla discrezionalità dell’autorità competente (can. 193 - § 3). Infine si deve dire, che il decreto di rimozione deve essere intimato all’interessato {ad validitatem) e in forma scritta {ad liceitatem) (cf. can. 193 - § 4). 20. La rimozione ipso iure. II can. 194 paria della rimozione per il diritto stesso: “1. Qui statum clericalem amiserit; 2. Qui a fede catholica aut a communione Ecclesiae publicae defecerit; 3. Clericus qui matrimonium etiam civile tantum attentaverit”. Si tratta della rimozione automatica ehe produce 1’effetto giuridico immediato dopo il fatto accaduto soltanto in primo caso, il secondo e il terzo caso produce 1’effetto giuridico dopo la dichiarazione dei fatto da parte dell’autorità competente della Chiesa. Ma parleremo di questo più avanti. a) La perdità dello stato clericale. Secondo il can. 290 “Sacra ordinatio, semel valide recepta, numquam irrita fit. Clericus tamen statum clericalem amittit: 1.sententia iudiciali aut decreto administrativo, quo invaliditas sacrae ordinationis declaratur;61 * * * * * 2. poena dimissionis legitime irrogata;67 3. rescripto 61 Per una valida sacra ordinazione (diaconale, presbiterale o episcopale) si richiede ehe sia conferita dal vescovo mediante 1’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria, prescritta per i singoli gradi dai libri liturgici all’uomo di sesso maschile e battezzato. Si deve sottoloneare ehe il vescovo deve avere {ad validitatem) 1’intenzione di conferire 1’ordinazione e ordinando l’intenzione di ricevere l’ordinazione godendo la liberté. Di consequenza è invalida 1’ordinazione di chi viene constretto con la forza (ciolenza fisica) oppure la riceve con volonté contraria. Un profondo studio sul tema cf. G. Ghirlanda, L’ordine sacro, in Aa.Vv., 1 sacramenti della Chiesa (II Codice del Vaticano II), Bologna 1989, 251-297; A. Montan, // sacramento dell’ordine, in Aa.Vv., II diritto (nt. 16), 142-161. Per la procedura giudiziaria nelle cause per la dichiarazione di nullité della sacra ordinazione: Codex Iuris Canonici 1983, cann. 1708-1712; Giudicare le cause di invalidité della sacra ordinazione è di competenza della Congregazione del culto divino e disciplina dei sacramenti {Pastor Bonus, art. 68). Norme procedúrád specifiche per trattare le cause di nullité della sacra ordinazione in via amministrativa contengono le Regulae Servandae del 9 giuno 1931 in AAS 23 (1931) 457; cf. R. Melli, La Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti, in La Curia Romana (nt. 15), 274-275.

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