Folia Canonica 3. (2000)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Ján Duda: La formazione, nomina e rimozione dei giudici ecclesiastici

254 JÁN DUDA le54 e il raggi ungi mento dell’età stabilita dal diritto.55 La rinuncia appartiene alla categoria della perdità volontaria dell’ufficio ecclesiastico, cioè dipende dalla volontà del titolare.56 Tra le cause giuridiche appartiene il trasferimento,57 52 Si deve osservare ehe altre cause naturali fïsiche, quali la malattia, la pazzia ecc., di per sè non sono sufficienti perché l’ufficio diventi vacante, ma esigono la rinuncia a la rimozione. 53 II can. 184 — § 2: Resoluto quovis modo iure auctoritatis a qua fuit collatum, officium ecclesiasticum non amittitur, nisi aliud iure caveatur. Ma è vero, che il diritto dispone in alcuni casi diversamente, quindi anche la cessazione del superiore concedente è una forma di perdità deU’uffïcio ecclesiastico. Per esempio tutti i capi dei Dicasteri della Curia Romana {Pastor Bonus, art. 6), il vicario generale ed episcopale (can. 481 § 1). In questa ipotesi, la cessazione ha effetto soltanto dopo aver ricevuto notizia certa di cessazione dei superiore concedente. 54 Si tratta di un’ufficio che fu concesso per un determinato tempo. Perö quando si abbia la perdità dell’ufficio per lo scadere del tempo, il legislatore dispone che tale perdità abbia effetto soltanto quando vi sia stata l’intimazione da parte dell’autorità competente, per iscritto (can. 186). Lo scritto è per la liceità, ma l’intimazione è per la validité. La raggione di tale disposizione sta nel fatto ehe possono succedere le dimenticanze e ritardi, ehe metterebbero in pericolo la sicurezza del diritto. Cf. De Paolis, II libro primo (nt. 36), 424. Le nomine a tempo determinato: vicario episcopale, tranne che si tratti di un vescovo ausiliare (can. 477 - § 1), vicario giudiziale, vicario giudiziale aggiunto, giudice del tribunale diocesano (can. 1422), vicario foraneo (can. 554 - § 2), parrocco, se la conferencza episcopale abbia cosl deliberato con decreto (can. 522), economo diocesano (can. 494- § 2), membri dei consiglio presbiterale (can. 501 - § 1), membri dei consiglio pastorale (can. 513 - § 1), membri dei consiglio per gli affari economici (can. 492 - § 2), superiori religiosi (can. 624) e delle società di vita apostolica (can. 734) e commissariato di assocazione pubblica (can. 318); cf. Chiappetta, II codice (nt. 16), 244. 551 raggiunti limiti d’età come causa di cessazione neH’ufficio ecclesiastico è del tutto nuovo introdotto soltanto dall’attuale legislazione. Anche in questa ipotesi non si tratta di cessazione automatica, ma produce 1’effetto soltanto dopo la notifica intimata dall’autorità competente (can. 186). La rinunzia per limiti d’età di 75 anni compiuti è prevista dal codice per i cardinali préposti ai dicasteri della Curia Romana (can. 354), per i vescovi diocesani (can. 401 - § 1) ed ausiliari e coadiutori (can. 411), per i parroci (can. 538 - § 3). Compiuti i 75 anni d’età essi sono invitati a presentare la loro dimissioni all’autorità competente - cf. Chiappetta, II codice (nt. 16), 243. 56 Primo requisito della rinuncia è la responsabilità del rinunciante dei propri atti (deve essere sui compos - can. 187), secondo requisito è una causa giusta, cioè che il rinunciante ha fondamenti soggettivi e oggetivi (di bene commune) (can. 187), terzo requisito è la liberté del rinunciante (can. 188). In quanto la forma della presentazione, la rinuncia deve essere fatta all’autorità competente per la provvisione dell’ufficio, sia ehe abbia bisogno di essere accettata o no e in forma scritta o oralmente davanti a due testimoni (can. 189. Il codice indica i due casi in cui la rinuncia non ha bisogno di essere accettata: la rinuncia presentata dal romano pontefice (can. 332 - § 2) e l’amministratore diocesano (can. 430 - § 2). Questa rinuncia notificata legittimamente produce l’effetto automaticamente. Tutte altre hanno bisogno di essere accettate dall’autorità competenti e producono gl’effetti dal momenti di accetazione della rinuncia; Cf. V. Filo, Kânonické prdvo, Bratislava 1997, 141-143. 57 II trasferimento puô essere definito come il passaggio del titolare di un ufficio ecclesia­stico ad un altro ufficio, a sequito di un particolare provvedimento (decreto) emanato dalla autorità competente della Chiesa. Puô essere volontario o forzoso. La procedura per lo trasferimento forzoso puô essere giudiziaria o amministrativa. Ma puô essere anche penale,

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