Folia Canonica 2. (1999)
STUDIES - Manlio Bellomo: Appunti per una metodologia della ricerca storico-giuridica
8 MANLIO BELLOMO n. La legge Le leggi debbono avere per loro natura un testo certo, indiscutibile. Nelle molteplici copie che possono circolare le parole debbono essere eguali, tutte disposte nella medesima sequela, nessuna deve mancare, nessuna deve risultare aggiunta. Lo storico dei diritto ha buona ventura quando trova il testo originario in un archivio regio, o principesco, o cittadino, dove la legge è stata autenticata, conservata e tramandata. Ma anche quando lo storico ha tale fortuna, o tale possibilità, occorre qualche cautela. La stessa cautela ehe spingeva i legislatori delle città medievali a predisporre una serie di provvedimenti per evitare ehe al testo di uno statuto fosse aggiunta una parola o una frase, o dei testo fosse cancellato qualcosa. I legislatori delle città comunali italiane, fra Duecento e Quattrocento, stabilivano infatti ehe dovessero essere redatte quattro copie originali di ogni statuto: una da conservare nella capsa communis, chiusa da due chiavi tenute da persone diverse; due in due conventi diversi; la quarta infine posta neH’atrio del palazzo comunale, offerta alia lettura dei pubblico, ma legata a una catena per evitarne la sottrazione, e detta percio “copia alia catena”. Se lo storico dei diritto trovasse una delle prime tre copie potrebbe avere la certezza, o la estrema probabilité, di avere a disposizione il testo certo e originale della legge; se trovasse invece la quarta copia, sarebbe esposto al rischio di considerare autentiche, e certe, parole e frasi che in realtà erano state intruse, o tolte via, da chi ne aveva avuto la possibilità al momento della pubblica consultazione neH’atrio del palazzo comunale. Non sempre è possibile ritrovare il testo originale di una norma di ius proprium, e neppure una copia affidabile di esso. Le possibilità della ricerca per rintracciare testimonianze indirette e suffi- cientemente affidabili sono tuttavia numerose. Ne posso elencare alcune: a) rubriche di statuti cittadini o di consuetudini sono state riportate per intero o per frammenti sui margini dei libri legales, per esigenze di insegnamento o di studio; b) rubriche di statuti cittadini o di consuetudini sono state riportate per intero o per frammenti all’inizio di alcuni consilia-, c) analogamente, intere rubriche, o frasi di statuti, sono state inserite per ragioni di difesa o di accusa aü’interno di fascicoli processuali; d) statuti, o frammenti di essi, sono stati riprodotti o riassuntati in cronache cittadine; e) singole rubriche di statuti universitari, o interi statuti, sono stati copiati nei fogli iniziali o finali di libri di studenti.