Folia Canonica 2. (1999)
STUDIES - Péter Erdő: Le espressioni canoniche del matrimonio nella storia
LE ESPRESSIONI CANONICHE DEL MATRIMONIO NELLA STORIA 39 simbolico con testimoni. Per alcuni la consumazione era anche una condizione necessaria del matrimonio. Anche se questo non sembra provato come regola generale, è certo ehe il diritto di questi popoli vi ha messo più accento ehe il diritto romano61. Un fenomeno tipico presso diversi popoli germanici era il matrimonio per rapimento (Raubehe), il quale, per alcuni autori, costituiva una sottospecie della Friedelehe. In questo caso mancava chiaramente 1’accordo delle due famiglie. La Chiesa, come pure alcune legislazioni statali ha rifiutato fortemente questa prassi62, senza perö disporre generalmente e chiaramente la nullità di tali matrimoni. Con Pavanzamento dei cristianesimo che per difendere l’unità e l’indissolubilità del matrimonio si impegnava per il matrimonio di grado superiore, e considerava le altre forme di convivenza come rapporti non matrimoniali, la Friedelehe doveva perdere gradualmente la sua importanza. Eppure in questa forma, il consenso personale delle parti aveva un ruolo maggiore ehe nella più officiale Muntehe63. Quanto alla capacità matrimoniale, le questioni principali dell’epoca erano il divieto o la punizione dei matrimonio tra liberi e schiavi, ma le rispettive norme provenivano soprattutto dall’autorità civile e non dai concili64. La Chiesa dell’epoca combatteva contro quel fenomeno assai diffuso ehe veniva qualifi- cato come incesto e ehe consisteva nel matrimonio tra consanguinei (sia in linea diretta che in quella collaterale fino al sesto grado secondo il computo romano) o tra affini. I concili puniscono tali matrimoni con la scomunica65. Eppure non formulano 1’impedimento dirimente propriamente ecclesiastico in modo generale. Anche se a volte si fa riferimento ali’Antico Testamento (Lev 18,6), sembra ehe i canoni non facciano altro ehe sanzionare un impedimento conosciuto - per usare la terminológia di un’epoca più recente - dal diritto divino o da quello statale e non costituiscano degli impedimenti dirimenti con giurisdizione ecclesiastica. Un terzo problema era il matrimonio dei chierici partendo dal diaconato o a volte dal subdiaconato, ehe era vietato e punito ma non invalido66, e il matrimonio di vergini e vedove ehe si sono impegnate alla castità e quello dei 61 Cf. Gaudemet, Le mariage (nt. 14), 97. 62 Cf. Gaudemet, Le mariage (nt. 14), 103; R. KöSTLER, Raub-, Kauf- und Friedelehe bei den Germanen, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtgeschichte, Germanistische Abteilung 63 (1943) 92-136. 63 Cf. Ogris, Friedelehe (nt. 60), 1295; P. MlKAT, Ehe, in Handwörterbuch (nt. 60), 816-817. 64 Gaudemet, Le manage (nt. 14), 99-100. 65 Concilio di Agde (506), can. 61; Concilio di Toledo (527), can. 5; Concilio di Epaon (517), can. 30; Concilio di Parigi (557), can. 4; Concilio di Tours (567), can. 21; Concilio di Mâcon (585), can. 18; Concilio di Auxerre (590), cann. 27-32. 66 Cf. Concilio di Vannes (465), can. 21 ; G. ROSSETTI, H matrimonio del clero nella società altomedievale, in Matrimonio nella società altomedievale. Settimana di studio XXIV, Spoleto 1976, Spoleto 1977,1, 473-554.