Folia Canonica 2. (1999)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Péter Márton Antalóczy: Alsuni considerazioni sull'ufficio dei laici

368 PÉTER MÁRTON ANTALÓCZY Tenendo conto dell’aspetto comunitario della Chiesa tutti membri del Popo­10 di Dio in base ai principi teologici sopramenzionati, hanno la corresponsabi- lità nella realizzazione della sua missione. Questa uguglianza fondamentale viene perö caratterizzata dalla condizione propria di ogni christifidelis. Secondo la bipartizione essi si dividono in cherici e laici, mentre nel senso della tripartizione possiamo distinguere tra cherici secolari, i membri degli istituti di vita consacrata e i laici secolari. Quindi il modo concreto della partecipazione alia missione dipende sempre dalla condizione propria di ciascuno (c.208). Come si vede Tuguglianza nella partecipazione alia missione della chiesa non significa ehe non esistano differenze non solo di grado ma anche di sostanza. Non si puö passare direttamente e senz’altro dalla partecipazione di tutti fedeli al munus Christi sacerdotale, propheticum et regale aU’attribuzione di una potestà o di un ufficio determinato nella comunità. Passando dalla partecipazio­ne ai munera Christi all’esercizio di un ufficio concreto cambia infatti il livello, perché si passa da una chiamata comune alie vocazioni particolari. Questo cambiamento di livello si verifica per i tre munera (docendi, santificandi e regendi ). Per esempio partecipare al munus profeticum di Cristo non significa ricevere immediatamente un officium docendi ministeriale. Percio il c.759 definisce ehe i fedeli laici in forza del battesimo e della confermazione con la parola e con Tesempio della vita cristiana siano testimoni dell’annuncio evan- gelico; possono essere anche chiamati a cooperare con il vescovo e con i presbiteri nell’esercizio del ministero della parola. Perö per fare questo in forza del c. 766 essi hanno bisogno di un mandato particolare da parte della gerarchia. Troviamo qualc’cosa di analogo a proposito della partecipazione dei battez- zati al munus sacerdotale di Cristo. Anche questa partecipazione si concretizza secondo la condizione propria di ciascuno. II c. 835 descrivendo le varie funzioni nel munus santificandi della Chiesa, afferma che esista una partecipazione caratteristica dei sacerdozio ministeriale, quella cioè dei vescovi, coloro ehe sono i dispensatori principali dei misteri di Dio (c. 835, § 1), dei presbiteri coloro sono consacrati per celebrare il culto divino e santificare il popolo (c. 835, §2) e infine 11 § 4 contiene la partecipazione specifica dei fedeli secondo la loro modalitá. Il terzo munus di Cristo, quello di regale in cui la partecipazione differisce alio stesso modo come prima, cioé qualcuno puö essere dotato di potestas regiminis, ehe richiede regolarmente fordine sacro come ribadisce il § 1 del c. 129, mentre i fedeli laici possono cooperare a norma dei diritto nelfesercizio della medesima potestà. Durante il concilio alcuni teologi videro un pericolo grave circa la possibilitá di concedere la potestas regiminis ai laici4, mentre secondo altri opinioni 4 Cf. U. Betti, In margine al nuovo Codice di Diritto canonico, in Antonianum 58 (1983) 628-647; A. Celeghin, Origine e natura della potestà sacra, Brescia 1986; J. Beyer, Iudex laicus vir vel mulier, in Periodica 75 (1986) 29-60.

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