Folia Canonica 2. (1999)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Péter Márton Antalóczy: Alsuni considerazioni sull'ufficio dei laici
ALCUNI CONSIDERAZIONI SULL’UFFICIO DEI LAICI 369 (Stickler e altri) il Magistero non insegnerebbe ehe l’ordinazione fosse la sola fonte della potestà di governo. Una nota della Segreteria concernente la revisione del Codice in risposta alie osservazioni varie a proposito del can. 126 dello schema del 1980, dichiara: “non si puö affermare con sicurezza ehe il Concilio Vaticano II abbia abbrogato la distinzione tradizionale tra potestà di ordine e di giurisdizione, ammessa in modo pacifico da tutti lungo il corso di tanti secoli, e quindi non si puö neppure affermare ehe il Concilio abbia insegnato 1’origine sacramentale di ogni potestà di regime”5. Dobbiamo osservare ancora, ehe la possibilità del giudice laico intordotto dal motu proprio Causas Matrimoniales (28 marzo 1971) non risultö contrario al Codice. Ancora degno di nota è la risposta della S. Congregazione per la Dottrina della Fede (8 febbraio 1977) in cui venne formulate il principio teologico seguente: dogmati camente i laid sono esclusi soltanto dagli uffici intrinsecamente gerarchici, la cui capacità è legata alla recezione del sacramento dell’ordine6. Nella discussione sull’origine della potestà possiamo individuare le seguenti correnti principali: se l’origine della potesatà è il sacramento dell’ordine, allora soltanto i chierici possono assumere alcun’ufficio nella chiesa, di conseguenza i laici sono esclusi da qualsiasi tipo di esercizio dei potere. Sostengono questa oppinione i noti canonisti e teologi come W. Aymans7, W. Bertrams8, K. Mörsdorf9, Y. Congar, K. Rahner e J. Ratzinger10. Se invece taie potestà deriva dalla missione canonica, allora anche i laici possono esercitare la potestà di governo in quegli uffici ehe non comportano il carattere del sacramneto dell’ordine. Si pronunciano in questo senso J. Beyer11, A. Gutierrez, G. Ghirlanda12, A.M. Stickler13 e H. Müller14. Naturalmente per questi autori il munus non è uguale con la potestà. Tenendo conto della tradizione canonica, ehe permettè la possibilità dell’es- sercizio della potestà di giurisdizione ai laici in caso di una concessione dalla parte deH’autorità suprema, tenendo conto da un parte la portata della risposta della Commissione e della risposta della Congregazione per la dottrina della 5 Pontificia Commissio Codici luris canonici Recognoscendo, Folium ex officio, V° capo verso. 6 “Dogmatice exclusi tantum sunt ab officiis intrinsece hierarchicis, quorum capacitas a receptione sacramenti ordinis dependet”. Ed. Beyer, Iudex laicus (nt. 4), in Periodica 75 (1986) 59. 7 Celeghin, Origine (nt. 4), 171-180. 8 Celeghin, Origine (nt. 4), 100-102. 9 Celeghin, Origine (nt. 4), 153-155. 10 Celeghin, Origine (nt. 4), 193-209. n Celeghin, Origine (nt. 4), 274-285. 12 Celeghin, Origine (nt. 4), 291-303. 13 Celeghin, Origine (nt. 4), 238-247. 14 Celeghin, Origine (nt. 4), 286-288.