Folia Canonica 2. (1999)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Péter Márton Antalóczy: Alsuni considerazioni sull'ufficio dei laici

Folia Canonica 2 (1999) 367-372. ALCUNI CONSIDERAZIONI SULL’UFFICIO DEI LAICI PÉTER MÁRTON ANTALÓCZY II téma, affidatomi è abbastanza complesso non soltanto per le sue conse- guenze teologiche, ma anche per i problemi abbondanti ad esso connessi. II Concilio Vaticano II ha messo in evidenza il fatto teologico secondo il quale i fedeli cristiani incorporati a Cristo mediante il battesimo, siano costituiti in popolo di Dio e cost resi partecipi nel modo proprio dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo1. Partendo dalla visione di Chiesa corne popolo di Dio, la categoria di battezzato, di fedele non poteva non essere fondamentale nel libro II del Codice del 1983, perché essa significa immediatamente 1’appar- tenenza al popolo di Dio, anteriormente alla divisione chierici-laici2. Nel presentare il fedele, si voleva pure far uso delle categorie del Vaticano II. Nel fare questo, il c.204 si è ispirato togliendo la clausola restrittiva a Lumen gentium 31, e ha offerto la definizione seguente: il christifidelis, il fedele è colui che appartiene al popolo di Dio in quanto incorporato a Cristo mediante il battesimo e reso partecipe della triplice munus di Cristo. Quindi il c. 204 in base deU’insegnamento dei Magistero mise in rilievo la dimensione cristologica e comunitaria dell’appartenenza alla Chiesa. Il concetto del triplice munus di Cristo ehe troviamo nel canone risale ad un’antica tradizione patristica ehe descrive le diverse dimensioni della missione di Cristo, cioè l’unto del Signore, come nell’Antico Testamento furono unti i sacerdoti, i profeti e i re. Questa trilógia fu utilizzata in modo sistematico da teologi protestanti nel sec. XVI e nel sec. XIX anche da canonisti cattolici (F. Walter e George Philips)3. Questi canonisti applicarono la trilógia degli uffici di Cristo al diritto canonico sotto la forma della triplice potestà, cioè la potestà di governo, la potestà di ordine e di magistero. Secondo essi la triplice potestà permetteva di collocare meglio la potestà di magistero. L’uso delle categorie cristologiche nel campo del diritto canonico serve da un lato a sottolineare la continuità tra l’attività di Cristo e quella della Chiesa, dall’altro lato per mettene in evidenza la continuità tra il concilio Vaticano II e il Codice del 1983. 1 Dobbiamo notare che il concilio per designare il fedele fece uso di fidelis e di chrisitifidelis, ma nell’uso corrente il vocabolo fidelis fu spesso utilizzato nel senso di laico. 2 A. LONGHITANO, Laico, persona, fedele cristiano. Quale categoria giuridicafondamen­tale per i battezzati? in Aa.Vv., IIfedele cristianofll Codice dei Vatciano II), Bologna 1989, 5-54. 3 Y. CONGAR, Origines d’une trilogie ecclésiastique à l’époque rationaliste de la théologie, in Revue des sciences philosophiques et théologiques 53 (1969) 185—211; A Fernandez, Munera Christi et munera Ecclesiae. Historia de una theoria, Pamplona 1982.

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