Folia Canonica 2. (1999)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Julio García Martín: Il ruolo specifico del sacerdote nelle missioni

366 JULIO GARCIA MARTIN § 1 : “Nella loro condotta di vita i chierici sono tenuti in modo peculiare a tendere alla santità, in quanto, consacrati a Dio per un nuovo titolo mediante 1’ordina- zione, sono dispensatori dei misteri di Dio al servizio dei suo popolo”. In alcune société i presbiteri, i nativi diventati presbiteri, o ehe hanno un titolo accademi- co, salgono la scala sociale, acquistano molta autorité e anche privilegi, ma diminuisce la possibilité di servizio. II presbitero deve impegnarsi a inserire questo valore evangelico di servizio nella société e cultura. L’autorité nella Chiesa viene esercitata ordinariamente per mezzo di un ufficio ecclesiastico per un fine spirituale (c. 145, § 1). Questo comportamento puö risultare sorprendente e creare difficolté ai presbiteri nativi lé dove è molto accentuata l’appartenenza alia etnia o i doveri verso di essa hanno la prevalenza su tutto, o sono in contrasto con lo spirito evangelico e le disposizioni canoniche, anche per quanto riguarda l’amministrazione dei beni ecclesiastici, percio è necessaria una distinzione netta tra i beni personali dei presbitero e quelli ehe appartengono alia parrocchia o chiesa75. Conclusione II Codice non ha determinato espressamente le funzioni speciali dei missio- nari, tra i quali ci sono anche laici. L’incarico, o munus, dei missionario, secondo le disposizioni della legislazione vigente, puo essere considerato un vero ufficio ecclesiastico. La determinazione concreta, o costituzione, delLinsieme di obblighi e dei diritti propri dei missionio è lasciata al Vescovo diocesano. Una ragione sta nel fatto ehe non tutti i missionari hanno la stessa condizione giuridica. Infatti, ci sono presbiteri e laici, la cui capacité per la predicazione dei Vangelo e l’amministrazione dei sacramenti è diversa. Un’altra ragione è l’incarico ehe viene affidato ai singoli missionari. Con l’ufficio di parroco si ottiene la potesté annessa e gli obblighi derivanti, ma nel caso delle stazioni missionarie le competenze debbono essere determinate daU’autoritá. 75 Cf. Le giovani chiese (nt. 36), n. 28, coi. 11721.

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